COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 27/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 2 – Deferimento della Procura Federale a carico di Belletrutti Fulvio all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Val Steria e della società ASD Val Steria (nota 1444pf/10-11/MS/reg del 22.6.2011).

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 27/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 2 – Deferimento della Procura Federale a carico di Belletrutti Fulvio all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Val Steria e della società ASD Val Steria (nota 1444pf/10-11/MS/reg del 22.6.2011). Su segnalazione del Comitato Regionale Liguria, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il signor Belletrutti Fulvio (all’epoca dei fatti presidente della società ASD Val Steria) per violazione dell’art. 1 CGS, in relazione all’art. 49 lett. c delle NOIF e al C.U. n. 1 stagione sportiva 2010/2011, per non aver adempiuto al versamento delle somme dovute a titolo di diritti e oneri 21/ 32 finanziari entro il termine ordinatorio del 28 luglio 2010. Ha inoltre deferito la società medesima per responsabilità diretta a’ sensi dell’art. 4 comma 1 CGS. All’odierna riunione non si sono presentate le parti deferite che non si sono avvalse della facoltà di depositare memorie difensive. Ha rappresentato la Procura Federale l’avv. Marco Stefanini, il quale ha concluso per l’affermazione della colpevolezza dei deferiti con la richiesta delle seguenti sanzioni: Belletrutti Fulvio – presidente, all’epoca dei fatti, della società ASD Val Steria: inibizione temporanea per mesi uno; ASD Val Steria: ammenda di € 150,00 Risultando gli addebiti provati “per tabulas” dalla documentazione allegata, la Commissione Disciplinare accoglie il deferimento, e infligge al signor Belletrutti Fulvio la sanzione dell’ammonizione (art. 19 punto 1 lett. a CGS) e condanna la società ASD Val Steria al pagamento dell’ammenda di € 150,00. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva. Prot. n. 3 – Deferimento della Procura Federale a carico di Dante Di Memmo Presidente dell’US Sarzanese Calcio Femminile e della società US Sarzanese Calcio Femminile (nota 1443pf/10-11/MS/reg del 22.6.2011). Su segnalazione del Comitato Regionale Liguria, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il signor Dante Di Memmo, presidente della società US Sarzanese Calcio Femminile, per violazione dell’art. 1 CGS, in relazione all’art. 49 lett. c delle NOIF e al C.U. n. 1 stagione sportiva 2010/2011, per non aver adempiuto al versamento delle somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari entro il termine ordinatorio del 28 luglio 2010. Ha inoltre deferito la società medesima per responsabilità diretta a’ sensi dell’art. 4 comma 1 CGS. All’odierna riunione non si sono presentate le parti deferite che non si sono avvalse della facoltà di depositare memorie difensive. Ha rappresentato la Procura Federale l’avv. Marco Stefanini, il quale ha concluso per l’affermazione della colpevolezza dei deferiti con la richiesta delle seguenti sanzioni: • Dante Di Memmo – presidente della società US Sarzanese Calcio Femminile: inibizione temporanea per mesi uno; • US Sa rzanese Calcio Femminile: ammenda di € 150,00 Risultando gli addebiti provati “per tabulas” dalla documentazione allegata, la Commissione Disciplinare accoglie il deferimento, e infligge al signor Dante Di Memmo la sanzione dell’ammonizione (art. 19 punto 1 lett. a CGS) e condanna la società US Sarzanese Calcio Femminile al pagamento dell’ammenda di € 150,00. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva. Prot. n. 4 – Deferimento della Procura Federale a carico di Andrea Brunetti Presidente della FBC United Rebocco 95 e della società FBC United Rebocco 95 (nota 1442pf/10-11/MS/reg del 22.6.2011). Su segnalazione del Comitato Regionale Liguria, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il signor Andrea Brunetti, presidente della società FBC United Rebocco 95, per violazione dell’art. 1 CGS, in relazione all’art. 49 lett. c delle NOIF e al C.U. n. 1 stagione sportiva 21/ 33 2010/2011, per non aver adempiuto al versamento delle somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari entro il termine ordinatorio del 28 luglio 2010. Ha inoltre deferito la società medesima per responsabilità diretta a’ sensi dell’art. 4 comma 1 CGS. all’odierna riunione non si sono presentate le parti deferite che non si sono avvalse della facoltà di depositare memorie difensive. Ha rappresentato la Procura Federale l’avv. Marco Stefanini, il quale ha concluso per l’affermazione della colpevolezza dei deferiti con la richiesta delle seguenti sanzioni: • Andre a Brunetti – presidente della società FBC United Rebocco 95: inibizione temporanea per mesi uno; • FB C United Rebocco 95: ammenda di € 150,00 Risultando gli addebiti provati “per tabulas” dalla documentazione allegata, la Commissione Disciplinare accoglie il deferimento, e infligge al signor Andrea Brunetti la sanzione dell’ammonizione (art. 19 punto 1 lett. a CGS) e condanna la FBC United Rebocco 95 al pagamento dell’ammenda di € 150,00. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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