COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 29/09/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale a carico di Giuseppe VELTRI, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 40, comma 3, lett. a) e C), del regolamento AIA, ascrivibili al1’A.E. Giuseppe Veltri, per avere, per avere, a seguito dell’incontro di seconda categoria tra la Robbiano Longobarda e la Codorago, avvenuto il 17.10.2010, colpito ripetutamente alla testa il collaboratore della Società Robbiano Longobarda, Giovanni Galbusera, provocandogli un “trauma cranico commotivo, perforazione postraumatica MT AU SIN, ematoma sottomentoniero sinistro”.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 29/09/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale a carico di Giuseppe VELTRI, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 40, comma 3, lett. a) e C), del regolamento AIA, ascrivibili al1'A.E. Giuseppe Veltri, per avere, per avere, a seguito dell'incontro di seconda categoria tra la Robbiano Longobarda e la Codorago, avvenuto il 17.10.2010, colpito ripetutamente alla testa il collaboratore della Società Robbiano Longobarda, Giovanni Galbusera, provocandogli un "trauma cranico commotivo, perforazione postraumatica MT AU SIN, ematoma sottomentoniero sinistro”. Con provvedimento del 4 agosto 2011 il Procuratore Federale, ESAMINATI gli atti del procedimento n. 332 pf 2010/2011 ed i relativi documenti allegati, relativi alle attività di indagine espletate a carico dell'A.E. Giuseppe Veltri, della Sezione AIA di Saronno; VALUTATI, in particolare, l'articolo del quotidiano "La Gazzetta dello Sport" del 18.10.2010 (all. 1); le dichiarazioni rilasciate da Giovanni Galbusera il 29.4.2011 (all. 2); la denuncia querela in data 31.10.2010 (all. 3); l'atto di citazione del 5.4.201 1 (all. 4); le dichiarazioni rese da Giuseppe Veltri il 16.5.2011 (all. 5); il rapporto di gara con supplemento del 18.10.2010 (all. 6); la denuncia-querela del 18.10.2010 (all. 7); atti relativi al procedimento disciplinare a carico di Giuseppe Veltri avviato dalla Procura Arbitrale e concluso con provvedimento disciplinare del 28.4.201 1 (all. 8); dichiarazioni rese da Andrea Furlanetto il 7.6.201 1 (all. 9); dichiarazioni rese da Stefano Parravicini il 7.6.2011 (all. 10); fogli di censimento della Società A.C. Robbiano Longobarda 1994 stagione 2010 (all. 11); RILEVATO che il procedimento trae origine da un articolo pubblicato in data 18.10.2010 sul quotidiano "La Gazzetta dello Sport”, da cui è emerso che, a seguito dell'incontro di seconda categoria tra la Robbiano Longobarda e la Codorago, avvenuto il 17.10.2010, ci sarebbe stata da parte del direttore di gara un'aggressione nei confronti di un collaboratore della società Longobarda Giovanni Galbusera), il quale sarebbe stato poi ricoverato presso l'ospedale di Desio; CONSIDERATO che, in sede di audizione, il 29.4.2011, Giovanni Galbusera - dopo aver ribadito le accuse mosse nei confronti del1'A.E. Giuseppe Veltri, oggetto della denuncia-querela sporta il 31.10.2010 (all. 3) - ha affermato quanto segue: "... Al momento non sono tesserato con nessuna società, ma saltuariamente e volontariamente svolgo l'attività di aiuto allenatore per la squadra di seconda categoria della società A. C. Robbiano Longobarda 1994. . . . Alla data del 17.10.2010 non ricoprivo nessun incarico per la società Longobarda. In particolare voglio chiarire sono socio fondatore della società A.C. Robbiano Longobarda 1994 e dal 1994 al 2004 ho ricoperto la carica di presidente ed allenatore. . .. In ordine alla dinamica dei fatti mi riporto integralmente a quanto da me esposto in sede di redazione della querela di cui sopra, in ogni caso ribadisco di essere stato vittima di una violenta aggressione da parte del sig. Giuseppe Veltri, che il giorno 17.10.2010 ha arbitrato la partita di calcio Robbiano Longobarda- Cadorago. . . . All'aggressione hanno assistito i sigg.ri Furlanetto Andrea, Parravicini Stefano, Casati Silvia e Bavuso Cristian. . . . In seguito all'aggressione subita sono stata subito ricoverato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale civile di Desio ove mi veniva diagnosticato trauma cranico commotivo, perforazione postraumatica Mt au sinistro, ematoma sottomentoniero sinistro. Presso tale struttura ho subito un intervento chirurgico di timpano plastica e sono poi stato dimesso il 23.10.2010 con una prognosi di 25 giorni. ... Tramite il mio legale ho provveduto anche a notificare al sig. Giuseppe Veltri, atto di citazione, che produco in copia, dinanzi al Tribunale di Monza Sezione Distaccata di Desio per l'udienza del 27 luglio p.v." (cfr. all. 2); CONSIDERATO che, in sede di audizione, il 16.5.201 1, l'A.E. Giuseppe Veltri - dopo aver rappresentato di avere, anche lui, presentato formale denuncia-querela per i fatti occorsi e di essere stato sottoposto già a procedimento disciplinare da parte della Commissione Disciplinare Regionale Lombarda - , ha affermato che: "...Premetto che di questa vicenda ho già fornito tutta la documentazione contenente la mia versione dei fatti al Presidente del Comitato regionale sig. Zaroli, al Comitato provinciale di Como, alla Figc di Roma ed ho anche presentato formale denuncia querela per quanto accadutomi. . . . Mi riporto quindi a quanto da me detto in sede disciplinare con riferimento alla mia versione dei fatti ma in ogni caso posso dire che, alla fine dell'incontro, mentre mi dirigevo verso la mia autovettura sono stato bersaglio di insulti da parte di una persona che, con la sua bicicletta, mi ha inseguito fino al parcheggio. Giunto alla mia autovettura sono salito,ho messo in moto ma l'individuo di cui sopra si è messo davanti alla mia autovettura colpendo con le mani il cofano dell'auto. A quel punto ho cercato di andarmene inserendo la retromarcia ma quella persona, spostandosi dietro la mia auto, impediva la manovra. Nel frattempo vedevo arrivare da lontano un gruppo di persone che, dall'abbigliamento, ho ritenuto essere tesserati della società Robbiano Longobarda. Ho cercato ancora di uscire in retromarcia ma il soggetto ha iniziato a prendere a calci l'autovettura sul lato destro, all'altezza dello sportello posteriore. Ho deciso pertanto di scendere dall'auto per impedirgli di continuare a danneggiarmi l'auto e di continuare con quell'atteggiamento aggressivo. Costui, per tutta risposta, invece di cessare di tirare calci alla mia autovettura, iniziava a spintonarmi lo, a quel punto, ho reagito sferrandogli un primo schiaffo al viso. Nonostante ciò egli continuava ad insultarmi e ad inveire contro di me allorch6 gli ho sferrato un secondo schiaffo al volto e sono risalito in auto cercando di allontanarmi. Tuttavia, questa persona, cercava di impedirmi di andarmene non facendomi chiudere la portiera dell'auto. Approfittando di un momento di distrazione di questo individuo sono finalmente riuscito ad allontanarmi. Ho però imboccato una strada chiusa per lavori; il che mi ha costretto a ripassare nello stesso luogo dove è avvenuto l'episodio. Ho avuto quindi il modo di vedere quella persona in piedi che parlava con altre persone della sua società e non era quindi a terra né tantomeno svenuto” (cfr. all. 5); RILEVATO che, in sede di audizione, il 7.6.2011, Andrea Furlanetto, ha affermato che: "... Alla fine dell'incontro ho raggiunto il mio amico Stefano Parravicini che mi attendeva all'uscita. Ci stavamo dirigendo verso l'autovettura di Stefano quando abbiamo incontro Galbusera che era in sella alla sua bicicletta. Mentre camminavamo insieme verso la nostra autovettura Stefano è salito mentre io sistemavo la mia borsa nel portabagagli. A quel punto ho visto salire sulla autovettura parcheggiata di fianco a quella di Stefano l'arbitro dell'incontro. Galbusera che era ancora vicino a me a parlare della partita, dopo aver riconosciuto l'arbitro, gli ha detto le seguenti frasi:" Bravo sei riuscito a rovinare la partita" "Sei contento?'! Ha ripetuto queste frasi tre o quattro volte. L'arbitro non ha risposto ed ha messo in moto la sua auto per uscire dal parcheggio. Galbusera si trovava in quel momento dietro l'auto e, avendo timore di essere investito, con il palmo della mano ha dato un colpo leggero sul vetro posteriore dell'auto per avvisare della sua presenza. Dopo aver percorso pochi metri l'arbitro, a bordo della sua auto, ha innestato la retromarcia ed ha inseguito Galbusera che se ne stava andando in direzione opposta rispetto a quella presa dall'arbitro. Raggiunto Galbusera l'arbitro, con la sua auto, lo ha bloccato tagliandogli la strada. A quel punto è sceso dall'auto e gridando qualcosa di incomprensibile ha sferrato un pugno al viso di Galbusera colpendolo sul lato sinistro. Galbusera è caduto dalla sua bici e si è subito rialzato ma non appena si è rimesso in piedi è stato colpito una seconda volta al viso. Mi è sembrato comunque che il secondo colpo sia stato più leggero. Ho cercato di raggiungere, insieme ad un altro mio compagno di squadra, l'arbitro per farlo desistere dall'aggressione ma questi, non appena ci ha visto, è risalito sulla sua auto ed è scappato "sgommando: Galbusera quando ci ha visti arrivare mi ha subito detto che non sentiva più da un orecchio e che aveva problemi anche alla vista. Dopo pochi secondi è svenuto a terra e l'abbiamo quindi soccorso chiamando l'ambulanza" (cfr. all. 9); CONSIDERATO che, in sede di audizione, il 7.6.2011, Stefano Parravicini, ha affermato che "... L'arbitro, dopo aver raggiunto il Galbusera, è sceso dalla sua autovettura e l'ho visto distintamente colpire il Galbusera con un pugno al viso. Penso lo abbia colpito lateralmente, non mi ricordo se i colpi siano stati solo uno oppure due. Sicuramente non sono stati di più. Dopo aver visto questa scena sono sceso dalla mia autovettura per prestare soccorso al Galbusera il quale, in un primo momento era caduto a terra per via del colpo ricevuto, ma poi si era rialzato. Tuttavia, quando l'ho raggiunto egli diceva: " Non mi sento bene, non sento né vedo più da un lato': E poi è svenuto. A quel punto abbiamo chiamato l'ambulanza. . . . Dopo aver colpito il Galbusera l'arbitro si è subito allontanato con la sua autovettura. Voglio infine aggiungere che, oltre ad Andrea Furlanetto, anche Silvia Casati ha assistito all'aggressione subita da Galbusera perché era in auto con me." (cfr. all. 10); RILEVATO che dalla documentazione relativa al procedimento disciplinare al quale il Veltri è stato sottoposto dinanzi all'AIA (cfr. all.ti 8), emerge che nei suoi confronti è stata irrogata la sanzione della sospensione di mesi due, per i medesimi fatti oggetto del presente procedimento; considerato che - anche a voler ritenere attendibili le dichiarazioni dell'Arbitro, nella parte in cui l'interessato afferma di essere stato provocato da Giovani Galbusera - è evidente che la reazione del Veltri è stata del tutto sproporzionata poiché, a seguito del contatto con l'Arbitro, il Galbusera è stato ricoverato per sei giorni presso il Pronto soccorso dell'Ospedale civile di Desio, è stato operato d'urgenza, ed è stato dimesso da tale struttura sanitaria con la seguente prognosi: "trauma cranico commotivo, perforazione postraumatica MT AU SIN, ematoma sottomentoniero sinistro" (cfr. all. 3); RITENUTO, come correttamente è stato rilevato anche in sede disciplinare con provvedimento del 28.4.2011 (all. 8), che nella circostanza l'Arbitro, in ragione della peculiarità del proprio ruolo, avrebbe dovuto improntare il proprio comportamento al rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e rettitudine, a difesa della credibilità della Categoria arbitrale e della Federazione ed, invece, di fronte all'atteggiamento ed ai comportamenti del Galbusera, ha avuto una reazione eccessiva, sproporzionata e non consona al proprio ruolo, colpendo ripetutamente alla testa il Galbusera e provocandogli un "trauma cranico commotivo, perforazione postraumatica MT AU SIN, ematoma sottomentoniero sinistro"; RITENUTO che la condotta sopra descritta integra gli estremi delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 40, comma 3, lett. a) e C), del regolamento AIA, ascrivibili all'A.E. Giuseppe Veltri, per avere, a seguito dell'incontro di seconda categoria tra la Robbiano Longobarda e la Codorago, avvenuto il 17.10.2010, colpito ripetutamente alla testa il collaboratore della Società Robbiano Longobarda, Giovanni Galbusera, provocandogli un "trauma cranico commotivo, perforazione postraumatica MT AU SIN, ematoma sottomentoniero sinistro"; RITENUTO che il Sig. Giuseppe Veltri deve essere sottoposto al giudizio della Commissione Disciplinare territorialmente competente della L.N.D. indipendentemente dal fatto che per gli stessi fatti sia già stato giudicato dalla giustizia domestica arbitrale e ciò in ossequio al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale che hanno affermato che " . .. in materia di regolamento di confini tra giurisdizione domestica arbitrale e giurisdizione federale (vedi Comunicato Ufficiale n. 247CGF del 3.5.2010) vengono attratte nella giurisdizione federale generale le condotte poste in essere dagli arbitri la cui rilevanza non sia circoscritta all'interno del settore arbitrale ma comporti sicure ricadute sul piano ordinamentale generale. Ciò, in particolare, può accadere tanto perché le condotte stesse producono i propri effetti anche nella sfera giuridica di altri soggetti dell'ordinamento non appartenenti al settore arbitrale quanto perchè esse compromettono o mettono in pericolo i valori dell'ordinamento di portata esorbitante il solo settore arbitrale e posti a fondamento dell'ordinamento della Federazione" (C.U.n. 44 CGF) e nel prosieguo del provvedimento è stato precisato che, per l'appunto, la medesima condotta può essere sanzionata in entrambi gli ambiti giurisdizionali; deferiva avanti Questa Commissione il Sig. Giuseppe VELTRI per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe. La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio con il deferito Giuseppe VELTRI, esaminati gliatti ed i documenti depositati dal signor Giuseppe Veltri, preso altresì atto che la Procura Federale, previa dichiarazione di responsabilità dei deferiti per le violazioni del disposto delle norme indicate nel deferimento, chiedeva l’Arbitro Giuseppe VELTRI nove mesi di squalifica e che il deferito chiedeva di essere prosciolto osserva dagli atti di indagine svolti, meticolosamente dalla Procura Federale il cui contenuto è stato sopra riportato e dai documenti depositati nel presente giudizio emergono chiaramente il sig. Giuseppe VELTRI alla fine dell'incontro, Robbiano Longobarda- Cadorago del 17.10.2010 ha colpito ripetutamente alla testa il collaboratore della Società Robbiano Longobarda, Giovanni Galbusera, provocandogli un "trauma cranico commotivo, perforazione postraumatica MT AU SIN, ematoma sottomentoniero sinistro", seppur provocato. Tale comportamento integra la violazione del disposto degli artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 40, comma 3, lett. a) e C), del regolamento AIA. La sanzione da applicare al deferito deve essere conseguentemente modulata in relazione alla gravità del comportamento da lui posto in essere, in applicazione ai criteri abituali adottati da questa Commissione. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara la responsabilità di Giuseppe VELTRI per la violazione del disposto degli artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 40, comma 3, lett. a) e C), del regolamento AIA, commina a Giuseppe VELTRI, sette mesi di squalifica.
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