COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 06/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Trevigliese Campionato Eccellenza Girone B gara dell’11-09-2011 tra Sondrio Calcio / Trevigliese C.U. n. 14 della Delegazione del Comitato Regionale della Lombardia, datato 15.9.2011.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 06/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Trevigliese Campionato Eccellenza Girone B gara dell'11-09-2011 tra Sondrio Calcio / Trevigliese C.U. n. 14 della Delegazione del Comitato Regionale della Lombardia, datato 15.9.2011. La società Trevigliese ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato ALGISI Paolo per cinque gare, GOTTI Giorgio per tre gare e SCOTTI Alberto per tre gare, lamentando che la squalifica dei tre giocatori appare eccessiva in quanto gli stessi hanno avuto una disputa con i propri avversari, ma non così grave da giustificare la pesante sanzione comminata in considerazione del contesto in cui sono avvenuti i fatti e del clima di particolare concitazione creatosi a seguito di un intervento da tergo subito dal calciatore Algisi della Trevigliese. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante la quale ha precisato che il calciatore Algisi è stato provocato da un giocatore del Sondrio Calcio, ricevendo uno sputo, osserva. Sentito l'arbitro a chiarimenti, è emerso che il calciatore Algisi non è stato provocato né ha ricevuto uno sputo. L'arbitro ha inoltre confermato quanto indicato nel proprio rapporto arbitrale, precisando che sono stati i calciatori della Trevigliese con il loro comportamento a provocare l'inizio dei fatti e dei comportamenti descritti nel referto per i quali sono stati sanzionati dal G.S. Considerata la gravità del comportamento tenuto dai calciatori, Algisi, Gotti e Scotti, alla luce degli abituali criteri adottati da Questa Commissione, si deve confermare la decisione del G.S. la quale è stata correttamente adottata e motivata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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