COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 13/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società A.C. DESIO Camp. Promozione Gir. B Gara del 25-09-2011 tra C.G. Cabiate – A.C. Desio C.U. n. 16 del CRL datato 29-09-2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 19 del 13/10/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società A.C. DESIO Camp. Promozione Gir. B
Gara del 25-09-2011 tra C.G. Cabiate – A.C. Desio
C.U. n. 16 del CRL datato 29-09-2011
La società A.C. DESIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il tecnico Mapelli Massimo sino al 26-10-2011.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il provvedimento disciplinare disposto dal G.S. relativo al reclamo in oggetto non è impugnabile. Infatti, ai sensi dell'art. 45 3° comma lett. A del C.G.S., le sanzioni comminate ai dirigenti fino ad un mese, non sono impugnabili in alcuna sede.
Tanto premesso e ritenuto la C.D.
DICHIARA
Inammissibile il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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