COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 13/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società G.S. ARCONATESE Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 25-09-2011 tra Arconatese – Calcio San Giorgio C.U. n. 14 della delegazione di Legnano datato 29-09-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 13/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società G.S. ARCONATESE Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 25-09-2011 tra Arconatese – Calcio San Giorgio C.U. n. 14 della delegazione di Legnano datato 29-09-2011 La società ARCONATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l'allenatore Trubia Andrea sino al 31-12-2011 per comportamento antisportivo per aver insultato e minacciato il tecnico della squadra avversaria per futili motivi; lamentando che non essendoci stato alcun accanimento né nei confronti dell'arbitro né nei confronti del tecnico avversario, per cui richiede la riduzione della sanzione inflitta. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, considerato che alla luce dei criteri abituali adottati da questa Commissione Disciplinare appare equo mitigare la squalifica inflitta dal G.S. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica dell'allenatore Sig. Trubia Andrea ad un mese, si dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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