COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 20/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società VIRTUS ABBIATENSE Campionato Jun. Prov. Girone E Gara del 2-10-2011 tra FRECCIA AZZURRA / VIRTUS ABBIATENSE C.U. n. 12 della delegazione di Milano datato 6-10-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 20/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società VIRTUS ABBIATENSE Campionato Jun. Prov. Girone E Gara del 2-10-2011 tra FRECCIA AZZURRA / VIRTUS ABBIATENSE C.U. n. 12 della delegazione di Milano datato 6-10-2011 La società VIRTUS ABBIATENSE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato per tre gare CALA Iacopo, LAINERI Andrea, MASSIMILIANO Francesco, PORAZZI Davide, SILIPO Francesco per comportamento ripetutamente offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, lamentando che detti giocatori non hanno insultato il direttore di gara avendo per contro protestato con moderazione. La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva che le argomentazioni addotte dalla reclamante confliggono con le dichiarazioni contenute nel referto di gara nel quale si legge invece che l'arbitro è stato accerchiato con fare violento e minaccioso dai calciatori indicati in epigrafe i quali lo hanno anche insultato ed aggredito. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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