COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 27/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S.D. Adrense 1909 Allievi Prov. Torneo “Brescia Oggi” Gir. A Gara del 21-09-2011 tra Adrense / Palazzolo C.U. n. 5 della delegazione di Brescia data 13-10-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 27/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S.D. Adrense 1909 Allievi Prov. Torneo “Brescia Oggi” Gir. A Gara del 21-09-2011 tra Adrense / Palazzolo C.U. n. 5 della delegazione di Brescia data 13-10-2011 La società Adrense ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0 – 3, ha inibito i dirigenti: Benvenuti sino al 6-01-2012 e Comotti fino al 6-12-2011 per non aver abbandonato il campo e minacciato il direttor5e di gara. L'arbitro non solo ha provveduto a richiamare verbalmente i dirigenti che non avrebbero mantenuto un comportamento violento ovvero minaccioso nei confronti dell'arbitro.La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto arbitrale emerge che l'arbitro ha sospeso la gara senza la sussistenza dei fatti e condizioni oggettive tali da rendere impossibile la prosecuzione della stessa. Pertanto, tale sospensione deve ritenersi del tutto non giustificata e legittima con conseguente ripetizione della gara stessa. Con riferimento all'inibizione del Comotti si ritiene che lo stesso ha soltanto proferito frasi minacciose e ingiuriose senza venire a contatto con lo stesso. La gravità del suddetto comportamento alla luce degli abituali criteri della presente commissione merita di essere mitigata, si ritiene equo confermare invece la sanzione inflitta al Benvenuti in quanto la gravità del gesto commesso “spinta all'arbitro” ne conferma la gravità Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE l'inibizione del sig. Comotti a tutto il 13-11-2011, si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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