COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 27/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Bergamo Calcetto Calcio a 5 Gir. C Gara del 22-09-2011 tra Bergamo Calcetto / Galacticos C.U. n. 18 del C.R.L. Datato 6-10-2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 27/10/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società Bergamo Calcetto Calcio a 5 Gir. C
Gara del 22-09-2011 tra Bergamo Calcetto / Galacticos
C.U. n. 18 del C.R.L. Datato 6-10-2011
La società Bergamo Calcetto ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo presentato dalla società Bergamo Calcetto per aver omesso la prova di invio del reclamo stesso alla società Galacticos, lamentando di aver invece prodotto la copia dell'invio della raccomandata alla società opposta.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che la società Bergamo Calcetto ha provato l'invio del reclamo in primo grado alla società Galacticos nei termini regolamentari.
Constatato che è competenza del Giudice di Primo grado valutare la questione di merito di cui al ricorso.
In riforma della delibera ivi impugnata
SI ACCOGLIE
il reclamo presentato dalla società Bergamo Calcetto e si rinvia al Giudice di Primo grado il giudizio di merito.
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