COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 27/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Aquilotti Celeres Camp. Terza Categoria Gir. C. Gara del 09-10-2011 tra Aquilotto Celeres / Giovanile Lungavilla C.U. n. 13 della delegazione di Pavia datato 13-10-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 27/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Aquilotti Celeres Camp. Terza Categoria Gir. C. Gara del 09-10-2011 tra Aquilotto Celeres / Giovanile Lungavilla C.U. n. 13 della delegazione di Pavia datato 13-10-2011 La società Aquilotti Celeres ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per tre gare il calciatore SCAGLIONI Marco perché colpiva con un calcio un giocatore avversario lamentando che lo stesso non voleva colpire il calciatore avversario bensì fermare la palla con una mano sulla linea di porta causando l'espulsione ed il rigore. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: quanto dedotto dalla società reclamante non trova alcun riscontro nel rapporto arbitrale che come noto costituisce fonte primaria e privilegiata di priva ne consegue che il reclamo non può trovare accoglimento. La gravità del comportamento tenuto dal calciatore descritto nel rapporto dell'arbitro giustifica la sanzione comminata che merita die essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa, se non ancora versata
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