COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 27/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.C. Vergiatese Camp. Giovanissimi Reg. Gir. A Gara del 3-10-2011 tra Vergiatese / Bienate Magnago C.U. n. 18 del CRL datato 6-10-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 27/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.C. Vergiatese Camp. Giovanissimi Reg. Gir. A Gara del 3-10-2011 tra Vergiatese / Bienate Magnago C.U. n. 18 del CRL datato 6-10-2011 La società A.C. Vergiatese ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che le ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara per 0 -3; l'inibizione del dirigente Sig. Badi Paolo fino al 20-10-2011 e comminato l'ammenda alla società di euro 30.00 per aver fatto giocare il calciatore Guebre Abdoul Hadara privo di tesseramento. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: il reclamo proposto va accolto. Dopo la verifica effettuata presso l'ufficio tesseramenti è emerso che il calciatore Guebre Abdoul Hadara è stato tesserato in data 30-09-2011; pertanto, lo stesso aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto. Ciò premesso, la C.D.T. ANNULLA la delibera del G.S. e ripristina il risultato conseguito sul campo. Dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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