COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 27/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo REAL MEDA – CAMPIONATO Femminile Giovanile . – GIR. A – Gara Fiammamonza / Real Meda del 25.9.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 27/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo REAL MEDA - CAMPIONATO Femminile Giovanile . - GIR. A - Gara Fiammamonza / Real Meda del 25.9.2011 La società Real Meda ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha disposto le ripetizione della gara - C.U. n. 18 Comitato Regionale Lombardia del 6.10.2011 - lamentando che l’errore ammesso dall’arbitro nel supplemento di rapporto - mancata espulsione della propria calciatrice, STUCCHI Elena, per aver insultato l’arbitro al rientro in campo dagli spogliatoi durante l’intervallo tra il primo ed il secondo tempo – non costituisce un errore tecnico, bensì un “ritardato ripensamento” dell’arbitro su un fatto disciplinare. RILEVATO CHE IL RECLAMO È STATO PROPOSTO NEI TERMINI PREVISTI DAL CGS, ANCHE MEDIANTE INVIO ALLA SQUADRA AVVERSARIA, OSSERVA. Ai sensi dell’Art. 29, comma III° del Codice di Giustizia Sportiva “i Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”. L’Art. 5 del Regolamento di Giuoco attribuisce all’arbitro il potere di adottare “provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori che hanno commesso un’infrazione passibile di ammonizione o di espulsione”. Nel caso in cui l’arbitro commetta un errore in relazione a fatti devoluti alla sua esclusiva discrezionalità tecnica quale adottare o meno provvedimenti di espulsione nei confronti di un calciatore, si configura un errore tecnico/disciplinare. Tuttavia l’errore tecnico/disciplinare, anche laddove ammesso dall’arbitro nel proprio referto, non porta automaticamente alla ripetizione dell’incontro in quanto deve sussistere un ulteriore elemento; quello di avere avuto una influenza oggettiva sul regolare svolgimento della gara e quindi influire sul risultato della stessa. La giustizia sportiva, in merito alla questione, si è pronunciata in maniera difforme; in alcuni casi affermando che la mancata espulsione del calciatore influisce sempre e comunque sullo svolgimento della gara; in altri affermando che influisce solo se la squadra di cui faceva parte il calciatore, che doveva essere espulso, non ha conseguito un risultato positivo; in altri ancora affermando che influisce solo se nel periodo successivo all’espulsione del calciatore il risultato non è mutato a favore della squadra in cui militava il calciatore passibile di espulsione; in altri ancora affermando in maniera rigorosa che non vi è un’influenza diretta e oggettiva incontrovertibile sul risultato della gara (visto che alcune squadre vincono anche in inferiorità numerica) a meno che non si verifichino casi eccezionali e che in ogni caso una squadra non può trarre vantaggio per un fatto disciplinare attinente alla squadra avversaria. Questa Commissione ritiene opportuno aderire all’orientamento più rigoroso che dispone la ripetizione della gara solamente laddove si verifichino casi eccezionali di errore tecnico/disciplinare che incidono incontrovertibilmente, e senza possibilità di dubbio, sul risultato della gara. Nel caso di specie, non sussistono gli elementi eccezionali per disporre la ripetizione della gara se si considera altresì che l’arbitro ha affermato di aver commesso un errore nell’espulsione della calciatrice non nell’immediatezza, bensì a distanza di tempo e solamente in seguito a richiesta di chiarimenti da parte GS. Tanto premesso e ritenuto ad integrale riforma della decisione del GS impugnata accoglie il reclamo proposto e dispone l’accredito della relativa tassa se versata.
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