COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 06/09/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MONTELUPONE CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PASSO TREIA/MONTELUPONE DEL 2.10.2009 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D”GIRONE “G“
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 06/09/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. MONTELUPONE CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PASSO TREIA/MONTELUPONE DEL 2.10.2009 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D”GIRONE “G“
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 20 del 14.10.2009).
L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al ventiduesimo minuto del primo tempo, ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine a seguito di una rissa accesasi in campo tra i tesserati delle due squadre, con il coinvolgimento di alcuni sostenitori delle due squadre.
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevando che l’incontro era stato sospeso dall’arbitro a causa del comportamento tenuto dai componenti e sostenitori delle due squadre, tra le altre, infliggeva ad entrambe le società la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6 e l’ammenda di € 100,00 all’odierna reclamante.
Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Montelupone Calcio a Cinque, deducendo che:
- la gara sarebbe stata sospesa dall’arbitro esclusivamente per fatti ascrivibili ai sostenitori della squadra ospitante;
- i propri tesserati tennero un comportamento corretto e collaborativo;
- in campo, in realtà, vi fu solamente una colluttazione tra due calciatori avversari, peraltro prontamente espulsi dall’arbitro, senza il coinvolgimento di altri tesserati o sostenitori;
- solamente dopo che il calciatore nr. 9 del Montelupone fu colpito al volto da un sostenitore locale, dirigenti e calciatori ospiti entrarono in campo per riportare la calma.
La medesima Società concludeva chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento della sanzione sportiva della perdita della gara a proprio carico e della pena pecuniaria inflittale.
Ritenutane la necessità, questa Commissione, con ordinanza pubblicata in data 28 ottobre 2009 sul Com. Uff. n. 56 dal Comitato Regionale Marche, sospendeva il procedimento, disponendo, ex art. 32, comma 9, del Codice di giustizia sportiva, i necessari accertamenti ed ogni opportuna indagine alla Procura Federale della F.I.G.C. per la completa ricostruzione degli episodi accaduti nella gara in esame.
Con nota qui pervenuta il 19 luglio 2011, la Procura Federale trasmetteva le risultanze degli accertamenti compiuti.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante;
• letta la Relazione della Procura Federale dalla quale emerge che:
- un calciatore della reclamante, espulso per essere venuto alle mani con un avversario, fu raggiunto da un sostenitore locale che lo colpì violentemente con un pugno alla testa;
- gli altri sostenitori entrati in campo ed i dirigenti delle due squadre, non sembra che abbiano dato luogo a fatti violenti, ma risulta che anzi abbiano cercato, per la maggior parte, di pacificare gli animi;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuta cessata la materia del contendere in ordine alla sanzione sportiva della perdita della gara inflitta ad entrambe le società, poiché riferita a stagione sportiva ormai conclusa e definita;
• ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie, che nel comportamento ascritto ai sostenitori e tesserati della reclamante non possa ravvisarsi responsabilità alcuna in ordine ai fatti loro contestati.
P.Q.M.
la Commissione, sul gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Montelupone Calcio a Cinque, così decide:
• dichiara la cessata materia del contendere in ordine alla sanzione sportiva della perdita della gara inflitta ad entrambe le società;
• lo accoglie nel resto, per l’effetto, annullando la sanzione dell’ammenda applicata alla reclamante.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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