COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 05/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.P. HELVIA RECINA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA HELVIA RECINA/PINTURETTA FALCOR DEL 17.9.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 36 del 21.9.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 05/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.P. HELVIA RECINA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA HELVIA RECINA/PINTURETTA FALCOR DEL 17.9.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” - (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 36 del 21.9.2011) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni: - ammenda di € 160,00 alla S.P. Helvia Recina per il comportamento reiteratamente minaccioso ed offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro; - squalifica fino al 19 ottobre 2011 al tecnico Gasparrini Marco, asseritamente tesserato per la reclamante. Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo la S.P. Helvia Recina, chiedendo una congrua riduzione delle sanzioni impugnate. A dire della reclamante, sarebbe stato il comportamento strafottente e di sfida tenuto nell’occasione dall’arbitro nei confronti dei propri sostenitori a generare la loro reazione, sia pur contenuta per l’attento e puntuale intervento del dirigente addetto agli ufficiali di gara. Sentito chiarimenti l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori della reclamante, precisando di essere stato da alcuni di questi insultato per tutto il secondo tempo e dopo il termine della gara, attendendolo altresì al cancello d’uscita ed offendendolo anche in presenza delle Forze dell’Ordine. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il giudice relatore; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente la sanzione della squalifica applicata al tecnico Gasparrini Marco fino al 10 ottobre 2011, inferiore ad un mese e, quindi, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva; • ritenuta provata la responsabilità della società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori; • ritenuto che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli e, comunque, nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi e minacciosi; • ritenuta pertanto la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio. P.Q.M. sul gravame come innanzi proposto dalla S.P. Helvia Recina, così decide: - lo dichiara inammissibile nella parte inerente la sanzione della squalifica inflitta al tecnico Gasparrini Marco, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva; - lo respinge nel resto. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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