COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ARIES TRODICA 04 AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCITORE MANCINI MARCO SEGUITO GARA ARIES TRODICA 04/CORVA CALCIO DEL 24.9.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 40 del 28.9.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ARIES TRODICA 04 AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCITORE MANCINI MARCO SEGUITO GARA ARIES TRODICA 04/CORVA CALCIO DEL 24.9.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 40 del 28.9.2011). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Mancini Marco, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive perché “a seguito di una decisione assunta dall’arbitro si avvicinava allo stesso ed in segno di protesta lo colpiva leggermente con una mano ad un braccio senza causare alcun dolore e conseguenza, protestando”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l‘A.S.D. Aries Trodica 04, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a toccare con una mano, istintivamente, il braccio dell’arbitro al solo fine di richiamarne l’attenzione. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Mancini, contestando nell’occasione una sua decisione tecnica non condivisa, le si avvicinò proferendole un’espressione irriguardosa e dandole altresì una manata sul braccio; con gesto intenzionale e volontario, ma non violento e senza ulteriori conseguenze. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il giudice relatore, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto. La Commissione ritiene che la condotta del Mancini sia stata gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara, soprattutto sotto il profilo del suo rilevante significato simbolico, come tale censurabile, ma, nel contempo, priva di quei requisiti che caratterizzano e qualificano l’azione violenta. La sanzione, rapportata alle risultanze in atti, si appalesa congrua ed adeguata e della stessa deve essere data conferma. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Aries Trodica 04 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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