COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S.D. URBISALVIENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DUE EMME/URBISALVIENSE DEL 17.9.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F”

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S.D. URBISALVIENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DUE EMME/URBISALVIENSE DEL 17.9.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” Con nota del 23 settembre 2011 l’U.S.D. Urbisalviense preannunciava reclamo avanti questa Commissione avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo in merito alla gara indicata in epigrafe, chiedendo e ricevendo, in pari data, copia degli atti ufficiali. La medesima Società non inviava il preannunciato gravame entro i termini di rito. LA COMMISSIONE Visto l’art. 33, commi 8° e 12°, del Codice di giustizia sportiva, P.Q.M. dichiara improcedibile il gravame come sopra proposto dall’U.S.D. Urbisalviense ed ordina incamerarsi la relativa tassa, addebitandola sul conto della medesima Società.
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