COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 28/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO IN PROPRIO DEL CALCIATORE DELCURATOLO CRISTIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CUS MACERATA/VIRTUS MOIE DEL 15.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 54 del 19.10.2011)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 28/10/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO IN PROPRIO DEL CALCIATORE DELCURATOLO CRISTIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CUS MACERATA/VIRTUS MOIE DEL 15.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 54 del 19.10.2011)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore DELCURATOLO CRISTIANO, asseritamente tesserato per la Cus Macerata A.S.D., la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, perché espulso “alla notifica del provvedimento disciplinare si rivolgeva in maniera offensiva e minacciosa nei confronti dell’arbitro e di un giocatore della squadra avversaria”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato deducendo di essere stato giustamente espulso per avere reagito in modo plateale ad una provocazione subita da un calciatore avversario; per questo innervosito, di essersi rivolto all’arbitro con frasi irriguardose.
Concludeva porgendo le proprie scuse all’ufficiale di gara e chiedendo la riduzione della sanzione inflittagli.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Delcuratolo per doppia ammonizione. Alla notifica del provvedimento, questi, lo minacciò ed insultò più volte volgarmente, continuando a protestare nei suoi confronti, criticando ogni sua decisione, anche successivamente e fino al termine della gara.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a più distinti comportamenti del calciatore Delcuratolo: 1) espulsione per doppia ammonizione; 2) reazione al conseguente provvedimento, rivolgendosi all’arbitro con espressioni minacciose ed offensive; 3) proteste nei confronti del direttore di gara anche successivamente, fino al termine dell’incontro;
• ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al calciatore Delcuratolo, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di quattro giornate di squalifica applicata dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto in proprio dal calciatore Delcuratolo Cristiano ed ordina incamerarsi la relativa tassa, addebitandola sul conto della Società di appartenenza come dalla stessa autorizzato.
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