COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 28/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. ORTEZZANESE A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE AGOSTINI CLAUDIO; – DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE POLINI MORENO; SEGUITO GARA ORTEZZANESE/PEDASO DELL’8.10.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “M” (Delibera del Giudice Sportivo della delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 23 del 12.10.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 28/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. ORTEZZANESE A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE AGOSTINI CLAUDIO; - DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE POLINI MORENO; SEGUITO GARA ORTEZZANESE/PEDASO DELL’8.10.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “M” (Delibera del Giudice Sportivo della delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 23 del 12.10.2011) Con rituale reclamo in data 18 ottobre 2011 l’U.S. Ortezzanese A.S.D. si duole delle squalifiche irrogate dal Giudice Sportivo, pubblicate sul Com. Uff. indicato in epigrafe, nei confronti dei propri calciatori AGOSTINI CLAUDIO e POLINI MORENO, entrambi per quattro gare in relazione al comportamento dagli stessi osservato durante la gara emarginata. Deduce la reclamante la tenuità dei fatti, posti in essere dai propri tesserati comunque involontariamente ed al solo fine di riportare la calma e tenere lontani gli altri calciatori che stavano in quel momento protestando. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che entrambi i calciatori gli appoggiarono una mano sul petto spingendolo leggermente, senza ulteriori conseguenze ed al fine di richiamarne l’attenzione per protestare. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti, desumibile dal referto arbitrale e dall’espletata istruttoria, evidenzia che le condotte dei calciatori sanzionati si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, posta in essere in un unico contesto e priva di ulteriori contenuti; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione delle sanzioni impugnate, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dall’U.S. Ortezzanese A.S.D., per l’effetto riducendo a tre giornate di gara ciascuno le squalifiche dei calciatori Agostini Claudio e Polini Moreno. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it