COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 2 del 07 luglio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO a carico di MANCINI Mario, di DE SIMONE Giovanni, di FICO Alfredo e della società A.S.D. ATLETICO SESSANO

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 2 del 07 luglio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO a carico di MANCINI Mario, di DE SIMONE Giovanni, di FICO Alfredo e della società A.S.D. ATLETICO SESSANO Con atto n. 8845/422 pf 10-11/GT/dl del 18 maggio 2011 la Procura Federale deferiva dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale i sigg. Mancini Mario, Consigliere della società A.S.D. Atletico Sessano, De Simone Giovanni, Calciatore della medesima società, e Fico Alfredo, Calciatore della medesima società, nonché la società A.S.D. Atletico Sessano per rispondere: Mancini della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., con l’aggravante della recidiva, per aver posto in essere il 30.10.2010 nei confronti dell’arbitro Bruscino Sebastian intimidazioni e violenze fisiche; De Simone della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. per aver offeso l’onore ed il decoro del medesimo arbitro; Fico Alfredo della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. per comportamento violento, minaccia e ingiuria nei confronti del suddetto arbitro; la società A.S.D. Atletico Sessano per responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, C.G.S. per i comportamenti ascritti ai propri tesserati. La Commissione Disciplinare rilevata la regolarità della convocazione delle parti e della Procura Federale per il giorno 7 giugno 2011 ha proceduto alla trattazione in tale data, con la presenza dell’Avv. Sorbo Alfredo per la Procura Federale, dei Sigg. Mancini Mario, De Simone Giovanni e Cerasuolo Enzo, Presidente pro-tempore della società A.S.D. Atletico Sessano, nonché dell’Avv. De Bellis Pieriluigi, difensore di tutti i deferiti. Non è comparso Fico Alfredo impegnato per motivi di lavoro, come riferito dai presenti. In tale data vengono ascoltati i deferiti e la trattazione viene rinviata al 10 giugno successivo per dare modo al rappresentante della Procura Federale di poter presentare le proprie conclusioni. In tale data si è avuta la presenza dell’Avv. Sorbo e dell’Avv. De Bellis in rappresentanza di tutti i deferiti. La Procura Federale si è riportata al deferimento ed ha concluso con la richiesta di riconoscere la responsabilità dei deferiti da sanzionare: Mancini Mario con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.; De Simone Giovanni con la squalifica per un anno; Fico Alfredo con la squalifica per mesi nove; la società A.S.D. Atletico Sessano con l’ammenda di euro 2.000,00. L’Avv. De Bellis difensore dei deferiti, riportandosi alle dichiarazioni rese dagli stessi, ha contestato le accuse mosse ad essi dalla Procura Federale ed ha concluso con la richiesta di dichiarare l’estraneità di Mancini Mario, De Simone Giovanni e di Fico Alfredo ai fatti, evidenziando che essi si sono svolti al di fuori in un orario ed in un luogo dove la mancanza di luce rendeva assolutamente ed oggettivamente impossibile l’identificazione dei soggetti presenti sul luogo e della società A.S.D. Atletico Sessano, anche per la responsabilità oggettiva, atteso che i fatti si sono svolti, oltre che lontano dalla struttura sportiva, a distanza di diverse ore dalla conclusione della gara domenicale e di sette giorni da quella diretta in Sessano dall’arbitro Bruscino e, inoltre, che la squadra non era presente al momento della presunta aggressione. Ha, infine, rappresentato, in merito alla entità della squalifica richiesta per il calciatore De Simone Giovanni, che lo stesso non è mai stato soggetto a squalifica o altro, cose che avrebbero potuto giustificare la sanzione richiesta. La Commissione Disciplinare, riservatasi la decisione, osserva quanto segue. Le risultanze degli atti non danno nessuna possibilità di poter prendere in considerazione quanto sostenuto dalla difesa dei deferiti perché i fatti in essi riportati sono riportati in modo chiaro e preciso nei rapporti a firma dell'arbitro Bruscino Sebastian e dell'assistente Cianci Antonio e, ancora, sono stati confermati nelle dichiarazioni da questi rese in sede di indagini della Procura Federale, nonché dalle dichiarazioni rese dagli altri tesserati A.I.A. Molise Bonsanto Marco e Ciaramella Luciano, che erano in macchina con il Bruscino, e Agostinelli Piero, Magliocca Mariano, Farina Gianluca e Gennarelli Giuseppe. Anche la individuazione dei responsabili delle azioni violente e delle frasi minacciose, offensive ed ingiuriose non può essere messa in dubbio, perché i soggetti sono stati riconosciuti dall'arbitro e dagli assistenti proprio per il fatto che erano stati protagonisti della gara e dei fatti verificatisi durante la gara Atletico Sessano - Termoli giocata la settimana prima ed al termine della stessa. Nemmeno è possibile prendere in considerazione l'altro punto della difesa dei deferiti riguardante il fatto che la società Atletico Sessano non debba rispondere della responsabilità oggettiva perché i fatti si sono svolti lontano dalla struttura sportiva, a distanza di sette giorni dalla gara Atletico Sessano - Termoli e di qualche ora dalla conclusione della gara domenicale del 30 ottobre 2010 e, inoltre, che la squadra non era presente al momento della aggressione. E' fuori dubbio che le azioni poste in essere verso l'arbitro Bruscino ed i suoi assistenti sono state attuate dal consigliere della società A.S.D. Atletico Sessano Mancini Mario e dai calciatori della stessa società De Simone Giovanni e Fico Alfredo e che, oltre ai suddetti, altri tesserati della società hanno partecipato ed hanno poi festeggiato all'interno del locale pubblico in cui si trovavano già prima dell'arrivo dell'auto del Bruscino. Come risulta dagli atti tutti indossavano la divisa della società Atletico Sessano ad esclusione del Mancini Mario. A nulla rileva che i comportamenti sono stati posti in essere fuori da una struttura sportiva e non in concomitanza con la gara domenicale, perché il Codice di Giustizia Sportiva fa rientrare nella responsabilità oggettiva della società, ai fini disciplinari, l'operato dei propri dirigenti e tesserati (vedi art. 4. comma 2), che, si ricorda, in quanto tali sono soggetti ai doveri ed agli obblighi generali dettati dall'art. 1. Pertanto i deferiti tutti debbono rispondere del loro operato con una graduazione della sanzione che tenga conto del singolo comportamento e, per la società, della quantificazione per la responsabilità oggettiva conseguente. Mancini Mario deve rispondere delle intimidazioni, delle minacce e delle violenze fisiche sull'arbitro Bruscino, con lesioni documentate in atti, con l'aggravante dei precedenti dello stesso e del fatto che lo stesso risulta già sanzionato con ammonizione con diffida e con la inibizione per anni due da questa C.D. con decisione pubblicata in data 7 gennaio 2010. La richiesta della Procura Federale per Mancini non può essere accolta perché essa non è prevista dal C.G.S. come sanzione a se, ma come aggiunta alla sanzione della inibizione qualora essa sia irrogata nel limite massimo di cinque anni. Nel caso in esame la sanzione della inibizione va contenuta nel limite massimo dei cinque anni, anche tenendo conto della precedente sanzione. De Simone Giovanni deve rispondere delle frasi offensive rivolte verso l'arbitro Bruscino e del fatto che è stato colui che ha richiamato l'attenzione degli altri tesserati dell'Atletico Sessano sull'arrivo dell'auto con l'arbitro e con gli assistenti. La sanzione della squalifica richiesta dalla Procura Federale appare eccessiva e va ridotta. Fico Alfredo deve rispondere del comportamento violento, minaccioso ed ingiurioso tenuto verso l'arbitro Bruscino, nonché del comportamento violento tenuto anche verso l'assistente Cianci Antonio. La sanzione della squalifica richiesta dalla Procura Federale va confermata. La società A.S.D. Atletico Sessano per la responsabilità oggettiva collegata alla gravità dei fatti verificatisi, posti in essere da un consigliere e da altri tesserati, di cui due individuati ed altri no, che però hanno partecipato agli episodi di violenza, va sanzionata con una ammenda di importo inferiore a quella richiesta dalla Procura Federale. P.Q.M. delibera di sanzionare: Mancini Mario con la inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale per un periodo di anni due e mesi quattro decorrenti dalla scadenza delle precedenti inibizioni, in considerazione della recidiva reiterata e della circostanza che i fatti di cui al presente deferimento si sono verificati in pendenza di altro provvedimento disciplinare in atto; De Simone Giovanni con la squalifica per mesi tre; Fico Alfredo con la squalifica per mesi nove; la società A.S.D. Atletico Sessano con l'ammenda di euro 1.000, 00.
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