COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 13 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.4.1. DEFERIMENTO A CARICO DEL SIGNOR D’AGOSTINO ANTONIO E DELLA SOCIETA’ A.S.D. JOYLAND SAN POTITO GIÀ ASD. JOYLAND MATESINA

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 13 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.4.1. DEFERIMENTO A CARICO DEL SIGNOR D'AGOSTINO ANTONIO E DELLA SOCIETA’ A.S.D. JOYLAND SAN POTITO GIÀ ASD. JOYLAND MATESINA Con atto n. 1123/44 pf 10-11/SS/fc del 30 agosto 2011 la Procura Federale deferiva dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. D'Agostino Antonio, Presidente della società A.S.D. Joyland Matesina, per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 38, comma 1, N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito nella stagione 2008-2009 al tecnico Pezzullo Ariosto di svolgere attività di allenatore non in costanza di tesseramento con la società ASD. Joyland Matesina, ora ASD. Joyland San Potito, essendo, peraltro, già vincolato con la società ASD. Virtus Santangiolese, nonché la società A.S.D. Joyland San Potito, all'epoca dei fatti ASD. Joyland Matesina, per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4. commi 1 e 2, del C.G.S. per le condotte ascritte al proprio Presidente ed al tecnico. La Commissione Disciplinare rilevata la regolarità della convocazione delle parti e della Procura Federale ha proceduto alla trattazione del deferimento, con la presenza dell’Avv. Teodoro Raffaele per la Procura Federale e del Sig. D'Amato Antonio, delegato dal Sig. D'Agostino Antonio, attuale Presidente della società ASD. Virtus M. Santangiolese. Il Sig. D'Amato ha rappresentato che il D'Agostino è impossibilitato a presenziare per motivi di lavoro ed ha chiesto alla Commissione di aggiornare la riunione al fine di consentire al delegante l'esercizio del diritto di patteggiamento. La Procura Federale ha esibito preliminarmente la documentazione dello "storico" della società deferita e non si è opposta al rinvio relativamente alla posizione del tesserato D'Agostino, chiedendo nel contempo la decisione sul deferimento della società ASD. Joyland San Potito. La Commissione Disciplinare, ritenuto che la delega agli atti del D'Agostino non permette al delegato D'Amato Antonio di poter valutare e decidere in merito alla possibilità dell'accordo previsto dall'art. 23 del C.G.S., e che tale possibilità deve essere data al D'Agostino Antonio non presente all'odierna udienza, dispone il rinvio della trattazione per la posizione di quest'ultimo a data da destinarsi e, valutata la richiesta della Procura Federale, la trattazione della posizione della società ASD. Joyland San Potito, ora ASD. Turris Santangiolese. La Procura Federale per tale società si è riportata al deferimento e, ritenuta provata la violazione contestatagli, ha chiesto riconoscersi la responsabilità diretta ed oggettiva della stessa con l'applicazione della sanzione della ammenda di euro 400,00. La Commissione Disciplinare, riservatasi la decisione, osserva quanto segue. Le risultanze degli atti danno conferma dei fatti verificatisi e contestati nel deferimento della Procura Federale con la conseguenza che la società ASD. Joyland San Potito, già ASD. Joyland Matesina, ed ora ASD. Turris Santangiolese, deve essere sanzionata per la responsabilità diretta ed oggettiva conseguente alla attività di allenatore svolta dal tecnico Pezzullo Ariosto per la società ASD. Joyland Matesina non in costanza di tesseramento e, peraltro, con vincolo in atto con altra società. La sanzione richiesta dalla Procura Federale appare congrua anche in considerazione del fatto che la società deferita, regolarmente convocata, non è comparsa e né ha giustificato la mancata presentazione. P.Q.M. delibera di rinviare a data da destinarsi la trattazione del deferimento per D'Agostino Antonio, già Presidente della società ASD. Joyland Matesina all'epoca dei fatti, per le motivazioni indicate in premessa, e di sanzionare la società A.S.D. Joyland San Potito, già A.S.D. Joyland Matesina ed ora A.S.D. Turris Santangiolese, con l'ammenda di euro 400,00.
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