COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 27 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.1. DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. D’AGOSTINO ANTONIO e A CARICO DELLA SOCIETA’ ASD. JOYLAND SAN POTITO GIÀ ASD. JOYLAND MATESINA

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 27 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.1. DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. D'AGOSTINO ANTONIO e A CARICO DELLA SOCIETA’ ASD. JOYLAND SAN POTITO GIÀ ASD. JOYLAND MATESINA Con atto n. 1123/44 pf 10-11/SS/fc del 30 agosto 2011 la Procura Federale deferiva dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. D'Agostino Antonio, Presidente della società A.S.D. Joyland Matesina, per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 38, comma 1, N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito nella stagione 2008-2009 al tecnico Pezzullo Ariosto di svolgere attività di allenatore non in costanza di tesseramento con la società ASD. Joyland Matesina, ora ASD. Joyland San Potito, essendo, peraltro, già vincolato con la società ASD. Virtus Santangiolese, nonché la società A.S.D. Joyland San Potito, all'epoca dei fatti ASD. Joyland Matesina, per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4. commi 1 e 2, del C.G.S. per le condotte ascritte al proprio Presidente ed al tecnico. Nella riunione del 29 settembre 2011 la Commissione Disciplinare trattava il solo deferimento della società, vedi delibera pubblicata sul C.U. n. 32 del 13 ottobre 2011, e rinviava a data da destinarsi la trattazione del deferimento di D'Agostino Antonio a seguito di espressa richiesta della persona da questi delegata, come meglio risulta dalla suddetta delibera. Nella odierna riunione la Commissione Disciplinare, rilevata la regolarità della convocazione del D'Agostino Antonio e della Procura Federale, ha proceduto alla trattazione del deferimento. E' risultato presente l’Avv. Teodoro Raffaele per la Procura Federale. Non è comparso il deferito D'Agostino Antonio e nessuna giustificazione o richiesta è pervenuta. La Procura Federale si è riportata al deferimento e, ritenuta provata la violazione contestata al D'Agostino Antonio, ha chiesto riconoscersi la responsabilità dello stesso con l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi quattro. La Commissione Disciplinare, riservatasi la decisione, osserva quanto segue. Le risultanze degli atti danno conferma dei fatti verificatisi e contestati nel deferimento della Procura Federale con la conseguenza che il sig. D'Agostino Antonio, nella sua qualità di Presidente della la società ASD. Joyland Matesina, all'epoca dei fatti, poi ASD. Joyland San Potito ed ora ASD. Turris Santangiolese, deve essere sanzionato per la violazione a lui contestata dalla Procura federale. La sanzione richiesta dalla Procura Federale appare congrua anche in considerazione del fatto che il deferito, regolarmente convocato, non è comparso e né ha giustificato la mancata presentazione. P.Q.M. delibera di sanzionare il sig. D'Agostino Antonio, già Presidente della società ASD. Joyland Matesina all'epoca dei fatti, con l'inibizione per mesi quattro.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it