COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 27 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.2. DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGNORI INTREVADO LUIGI E DI LULLO GIOVANNI E A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. AURORA URURI

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 27 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.2. DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGNORI INTREVADO LUIGI E DI LULLO GIOVANNI E A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. AURORA URURI Con atto n. 1527/1563 pf 10-11/SS/fc del 19 settembre 2011 la Procura Federale deferiva dinanzi a questa Commissione Disciplinare Intrevado Luigi, Dirigente della U.S. Aurora Ururi, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., per avere, nel corso della stagione sportiva 2010-2011 ed a partire dal mese di gennaio 2011, di fatto, assunto la conduzione tecnica della prima squadra della società US. Aurora Ururi in assenza di regolare e necessaria abilitazione; Di Lullo Giovanni, Presidente della U.S. Aurora Ururi, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in riferimento agli artt. 23, comma 1, della N.O.I.F. e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e comunque non impedito al sig. Intrevado Luigi di svolgere attività di allenatore della squadra US. Aurora Ururi pur non avendone titolo e per aver permesso che il sig. Frate Giovanni assumesse solo formalmente la conduzione tecnica della prima squadra della società US. Aurora Ururi,consentendo l'esercizio della attività ad un soggetto sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico, incolpazione ascrivibile a partire dal mese di gennaio 2011, e la società U.S. Aurora Ururi, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, commi 1 e 4, C.G.S. per la condotta ascrivibile al proprio Presidente ed ai propri tesserati come meglio avanti riportata. La Commissione Disciplinare, verificata la regolarità delle convocazioni per l'odierna riunione, dispone procedersi alla trattazione del deferimento. Sono presenti l'Avv. Teodoro Raffaele, per la Procura Federale, il sig. Intrevado Luigi ed il sig. Di Lullo Giovanni, attuale Presidente della società U.S. Aurora Ururi. Preliminarmente vengono depositati gli accordi ex art. 23 C.G.S. sottoscritti dalla Procura Federale e dai deferiti Intrevado Luigi e Di Lullo Giovanni, personalmente e quale rappresentante della società U.S. Aurora Ururi, con richiesta di applicazione delle seguenti sanzioni concordate: Intrevado Luigi inibizione per mesi uno e giorni 10; Di Lullo Giovanni inibizione per mesi due; società U.S. Aurora Ururi ammenda di euro 650,00. La Commissione Disciplinare, ritenute congrue le sanzioni concordate in relazione alle violazioni contestate ai deferiti, DISPONE applicarsi al sig. Intrevado Luigi la sanzione della inibizione per mesi uno e giorni dieci, al sig. Di Lullo Giovanni la sanzione della inibizione per mesi due ed alla società U.S. Aurora Ururi la sanzione della ammenda di euro 650,00 con contestuale chiusura del procedimento a carico dei deferiti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it