COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 4 del 21 luglio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 5.2.1. DEFERIMENTO di BUCCI Vincenzo, RUSCITTO Felice e Soc. A.S.D. ISERNIA PENTRIA SPORT

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 4 del 21 luglio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 5.2.1. DEFERIMENTO di BUCCI Vincenzo, RUSCITTO Felice e Soc. A.S.D. ISERNIA PENTRIA SPORT Con atto n. 9197/1357 pf 10/11 GT/dl del 30 maggio 2011 la Procura Federale deferiva dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale i sigg. Bucci Vincenzo, Presidente della Società A.S.D. Isernia Pentria Sport all'epoca dei fatti, Ruscitto Felice, Allenatore della Società A.S.D. Isernia Pentria Sport all'epoca dei fatti, nonché la stessa Società A.S.D. Isernia Pentria Sport per rispondere: il primo, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. per il comportamento tenuto in riferimento all'accordo economico stipulato prima dell'inizio della stagione sportiva 2008-2009 con l'allenatore Ruscitto Felice, nonché indicando circostanze non vere ed accusando altro tesserato; il secondo, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione al contenuto del 7° capoverso del punto 14 del C.U. n. 1 del 1° luglio 2002 della L.N.D. per aver disatteso l'obbligo di depositare l'accordo economico sottoscritto con la società Isernia Pentria Sport presso il Comitato Regionale Molise nel termine prescritto; la società, per responsabilità diretta ed oggettiva ex artt. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte ai proprio Presidente ed al proprio Allenatore. La Commissione Disciplinare rilevata la regolarità della convocazione dei deferiti e della Procura Federale ha proceduto alla trattazione del deferimento. Sono risultati presenti l'Avv. Raffaele Teodoro per la Procura Federale ed il deferito Ruscitto Felice. Non è comparso Bucci Vincenzo e né è pervenuta alcuna giustificazione. Nessuno è presente per la società Isernia Pentria Sport. Il Ruscitto ha dichiarato che non ha provveduto al deposito del contratto presso il Comitato Regionale Molise, perché riteneva che a ciò era tenuta la società ed ha chiesto di non essere sanzionato per i fatti addebitatigli. Il rappresentante della Procura Federale si è riportato al deferimento e, ritenute provate le contestazioni ai deferiti, ha concluso con la richiesta di riconoscere la responsabilità degli stessi infliggendo ad essi le seguenti sanzioni: Bucci Vincenzo mesi sei di inibizione; Ruscitto Felice due giornate di squalifica; la società A.S.D. Isernia Pentria Sport ammenda di euro 1.500,00. La C.D. valutati i fatti ed in particolare i comportamenti dei deferiti, come meglio indicati nelle contestazioni in deferimento, osserva quanto segue. Le richieste della Procura Federale vengono ritenute congrue per Bucci Vincenzo e Ruscitto Felice, mentre si ritiene di ridurre l'ammontare dell'ammenda richiesta per la società ad un importo comunque afflittivo. P.Q.M. delibera di infliggere a Bucci Vincenzo, Presidente pro-tempore della società Isernia Pentria Sport all'epoca dei fatti, la sanzione della inibizione per mesi sei; a Ruscitto Felice, Allenatore della stessa società all'epoca dei fatti, la sanzione della squalifica per due giornate; alla società A.S.D. Isernia Pentria Sport la sanzione della ammenda di euro 700,00. Manda alla Segreteria del C.R.M. per quanto di competenza in merito al pagamento della sanzione pecuniaria per la suddetta società.
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