• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 06.10.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
SEYE Elhadji, per la violazione dell’art. 40 comma 4 NOIF e degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS, perché malgrado fosse tesserato per la Società G.S. CASTANESE sottoscriveva una successiva richiesta di tesseramento con la Società F.C. FONTANETO; DOMENICONI Giuseppe, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società F.C. FONTANETO, per violazione dell’art. 40 comma 4 NOIF e degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS, perché ometteva di effettuare i necessari controlli volti ad individuare gli eventuali impedimenti relativi al tesseramento del calciatore suddetto; Società F.C. FONTANETO, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 CGS, per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente e legale rappresentante, ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS, per le condotte poste a carico del proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della Società, ai sensi dell’art. 1 comma 5 CGS; Società G.S. CASTANESE, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS per le condotte riconducibili a carico di un proprio tesserato.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 06.10.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
SEYE Elhadji, per la violazione dell’art. 40 comma 4 NOIF e degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS, perché malgrado fosse tesserato per la Società G.S. CASTANESE sottoscriveva una successiva richiesta di tesseramento con la Società F.C. FONTANETO; DOMENICONI Giuseppe, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società F.C. FONTANETO, per violazione dell’art. 40 comma 4 NOIF e degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS, perché ometteva di effettuare i necessari controlli volti ad individuare gli eventuali impedimenti relativi al tesseramento del calciatore suddetto; Società F.C. FONTANETO, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 CGS, per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente e legale rappresentante, ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS, per le condotte poste a carico del proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della Società, ai sensi dell’art. 1 comma 5 CGS; Società G.S. CASTANESE, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS per le condotte riconducibili a carico di un proprio tesserato.
Con atto del 6 giugno 2011 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione i soggetti in epigrafe indicati per le violazioni ivi contestate. All’udienza del 23 settembre 2011, avanti questa Commissione comparivano l’avv. Maurizio Goria, in rappresentanza della Procura Federale, il Sig. SEYE Elhadji, la Sig.ra Perucio Lorella in rappresentanza della Società F.C. FONTANETO ed il Sig. Martinoni Claudio in rappresentanza della Società G.S. CASTANESE. Non compariva il Sig. DOMENICONI Giuseppe, benché ritualmente citato. Il Procuratore Federale e le parti presenti concordemente richiedevano ai sensi dell’art.23 C.G.S. la applicazione delle seguenti sanzioni:
- 1 giornata di squalifica per il calciatore SEYE Elhadji
- € 350,00 di ammenda per la Società F.C. FONTANETO
- € 100,00 di ammenda per la Società G.S. CASTANESE.
Nei confronti del Sig. DOMENICONI Giuseppe, non comparso, la Procura Federale, chiedeva
l’applicazione della sanzione di mesi 3 di inibizione.
Tale sanzione è ritenuta congrua rispetto alla condotta imputata al suddetto deferito, che risulta
ampiamente provata – in atti vi è la richiesta di tesseramento del calciatore SEYE Elhadji, già
tesserato per la Società CASTANESE, in favore della Società FONTANETO recante data
24.02.2011 e sottoscritta dal Presidente DOMENICONI Giuseppe – e non è stata contestata
dall’interessato, che non si è presentato.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare, ai sensi dell’art 23 C.G.S., applica su richiesta concorde delle parti la
sanzione della squalifica per 1 giornata al Sig. SEYE Elhadji, € 350,00 di ammenda per la Società
F.C. FONTANETO ed € 100,00 di ammenda per la Società G.S. CASTANESE.
La Commissione Disciplinare applica, inoltre, la sanzione dell’inibizione per mesi tre al Sig.
DOMENICONI Giuseppe.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 06.10.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
SEYE Elhadji, per la violazione dell’art. 40 comma 4 NOIF e degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS, perché malgrado fosse tesserato per la Società G.S. CASTANESE sottoscriveva una successiva richiesta di tesseramento con la Società F.C. FONTANETO; DOMENICONI Giuseppe, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società F.C. FONTANETO, per violazione dell’art. 40 comma 4 NOIF e degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS, perché ometteva di effettuare i necessari controlli volti ad individuare gli eventuali impedimenti relativi al tesseramento del calciatore suddetto; Società F.C. FONTANETO, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 CGS, per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente e legale rappresentante, ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS, per le condotte poste a carico del proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della Società, ai sensi dell’art. 1 comma 5 CGS; Società G.S. CASTANESE, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS per le condotte riconducibili a carico di un proprio tesserato."