COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 06.10.2011 b) Ricorso della Società U.S.D. ARQUATESE avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato Talarico Giacomo di cui al C.U. n. 19 del 20/09/11 – Gara BEVINGROS ELEVEN – U.S.D. ARQUATESE del 18/09/11 – Campionato Prima categoria –

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 06.10.2011 b) Ricorso della Società U.S.D. ARQUATESE avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato Talarico Giacomo di cui al C.U. n. 19 del 20/09/11 – Gara BEVINGROS ELEVEN – U.S.D. ARQUATESE del 18/09/11 – Campionato Prima categoria – Con ricorso tempestivamente proposto la Società U.S.D. ARQUATESE ha impugnato la decisione adottata dal Giudice Sportivo nei confronti del giocatore Talarico Giacomo, squalificato per quattro gare per avere tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara, sputando verso quest’ultimo senza attingerlo. Lamenta la ricorrente l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, osservando che lo sputo non era affatto indirizzato verso l’arbitro, il quale aveva evidentemente frainteso il gesto del giocatore. Esaminato il referto arbitrale, dal quale si evince con certezza e precisione il contenuto offensivo ed ingiurioso della condotta del Talarico, la Commissione Disciplinare ritiene in ogni caso congruo addivenire ad un trattamento sanzionatorio più contenuto, se pur idoneo alla stigmatizzazione del comportamento del tesserato, ciò in ragione della non particolare gravità dell’accaduto e del fatto che è pervenuta in data 21/09/2011 lettera con la quale il giocatore si scusa e si pente per la condotta tenuta. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di accogliere il reclamo presentato dalla Società U.S.D. ARQUATESE, riducendo la squalifica inflitta al giocatore Talarico Giacomo a giornate 3 (tre). Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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