COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 13.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società BRIGA NOVARESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 20 del 23.09.2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara STRESA-BRIGA disputata in data 21.09.2011, Campionato Promozione – Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 13.10.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Ricorso della Società BRIGA NOVARESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa
in C.U. n. 20 del 23.09.2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla
gara STRESA-BRIGA disputata in data 21.09.2011, Campionato Promozione - Girone A
Con ricorso inviato in data 28.09.2011 la Società A.C.D. BRIGA NOVARESE si duole del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il calciatore PAPA Omar con la squalifica
per cinque gare effettive “per aver spinto violentemente un avversario contro un palo della porta” e
“poiché alla notifica del provvedimento disciplinare minacciava ripetutamente l’arbitro e veniva
allontanato grazie all’intervento dei propri compagni (sanzione aggravata in quanto capitano)”.
Di tale sanzione la Società BRIGA chiede la revisione ed una congrua riduzione.
La Società ricorrente, infatti, lungi dal voler giustificare il comportamento tenuto dal proprio
tesserato, da ritenersi comunque censurabile, chiarisce il contesto in cui si è svolta l’azione,
affermando che il calciatore si è limitato a reagire ad un precedente colpo infertogli dall’avversario e
di cui il direttore di gara non si è accorto, poiché ha visto unicamente la successiva reazione del
PAPA Omar.
Per tali ragioni la Società chiede che la sanzione disposta nei confronti del proprio giocatore venga
ridotta.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova
e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art. 35 C.G.S).
Tuttavia, nel caso in esame la Società non contesta il contenuto del referto arbitrale, ma si limita a
fornire una spiegazione del comportamento tenuto dal proprio giocatore e riportato in tale referto
che consentono di ritenere maggiormente adeguata una sanzione meno grave di quella inflitta.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIDUCE
la sanzione della squalifica comminata a PAPA Omar a quattro giornate.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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