COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 13.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società ASD COLLINE ALFIERI DON BOSCO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 18 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 15.9.2011 in riferimento alla gara USD PISCINESERIVA – ASD COLLINE ALFIERI D.B. del 7.9.2011 valida per la Coppa Italia Dilettanti – categoria Promozione – Girone P

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 13.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società ASD COLLINE ALFIERI DON BOSCO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 18 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 15.9.2011 in riferimento alla gara USD PISCINESERIVA – ASD COLLINE ALFIERI D.B. del 7.9.2011 valida per la Coppa Italia Dilettanti – categoria Promozione – Girone P Con il ricorso in oggetto la ricorrente lamenta l’eccessività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo ai giocatori SOIMARI Gheorgeh (squalifica sino al 15.11.2011) e POLLINA David (squalifica sino al 4.10.2011). Il materiale istruttorio in atti, costituito dal rapporto arbitrale, non consente di mettere in discussione la dinamica dei fatti così come contestata ed accertata dal G.S. L’unico punto da affrontare, infatti, è relativo all’entità della sanzione inflitta. D’altra parte le osservazioni difensive, tendenti a fornire una descrizione fattuale diversa, non meritano alcun pregio in quanto inidonee a superare quanto descritto nel rapporto arbitrale. Ci si deve, quindi, domandare se la sanzione comminata dal G.S. sia adeguata al caso di specie e proporzionata alla gravità del fatto contestato. Occorre, anzitutto, ricordare i criteri che, secondo questa Commissione, devono guidare l’organo di giustizia sportiva nella applicazione delle sanzioni che variano da un minimo ad un massimo. Trattasi di criteri di natura oggettiva e soggettiva. I primi attengono al fatto commesso, i secondi alla persona che si è resa responsabile di tale fatto. Premessi questi brevi cenni sui principi che devono ispirare nel trattamento sanzionatorio, nel caso di specie, si può ridurre la sanzione inflitta a SOIMARI Gheorghe e ciò anche in osservanza del principio di equità ed omogeneità anche al fine di evitare incomprensibili sperequazioni rispetto alla sanzione comminata all’avversario resosi responsabile dell’aggressione alla quale il SOIMARI ha reagito, incorrendo nella sanzione impugnata. Non merita riforma alcuna invece la sanzione inflitta al POLLINA David. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 18 del 15.9.2011 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, delibera di ridurre al 31.10.2011 la squalifica inflitta al giocatore SOIMARI Gheorghe. Conferma nel resto. Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo che non risulta versata
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it