COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 13.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare d) Reclamo proposto dalla A.S.D. VIGLIANO avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara LE GRANGE – VIGLIANO disputata il 24/09/11 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciali ( C.U. N° 14 del 29/09/11 della Delegazione Provinciale di Biella)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 13.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare d) Reclamo proposto dalla A.S.D. VIGLIANO avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara LE GRANGE – VIGLIANO disputata il 24/09/11 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciali ( C.U. N° 14 del 29/09/11 della Delegazione Provinciale di Biella) Con tempestivo reclamo spedito a mezzo raccomandata in data 04/10/11, la A.S.D. VIGLIANO contesta la inibizione fino al 17/11/2011 inflitta dal Giudice Sportivo al proprio dirigente MAGLIOLA Enrico. La inibizione veniva comminata in seguito al rapporto redatto dal direttore della gara LE GRANGE – VIGLIANO, disputata il 24/09/11 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciali ed è contenuta nel C.U. n° 14 del 29/09/11 della Delegazione Provinciale di Biella. Il Direttore di gara riferisce che, al 35° del secondo tempo, non condividendo una decisione arbitrale, il dirigente MAGLIOLA Enrico, bestemmiando, rivolgeva una frase scurrile all’arbitro. Successivamente tentava di sferrargli un pugno, senza però colpirlo, quindi reiterava gli insulti e le minacce di attenderlo fuori a fine gara. La società reclamante nega nel modo più assoluto che il proprio dirigente abbia tentato di colpire l’Arbitro con un pugno e chiede un eventuale confronto con lo stesso. Al termine della gara, comunque, lo stesso dirigente si recava dall’Arbitro per scusarsi del proprio atteggiamento. Nel contrasto fra le due versioni occorre precisare che si deve dare maggior credito al circostanziato rapporto del Direttore di gara, che, si rammenta, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Infine, in merito al richiesto confronto, lo stesso non può aver luogo per espresso divieto normativo. L’episodio in questione, in considerazione della particolare gravità e per la reiterazione degli spregevoli comportamenti, rende incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia alla motivazione, nonché alla congruità della sanzione adottata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare Territoriale RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla A.S.D. VIGLIANO, perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA la inibizione fino al 17/11/2011 inflitta al dirigente MAGLIOLA Enrico.
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