COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 14.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società U.S.D. QUART avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 14 del 29.09.2011 della Delegazione Provinciale di Aosta in relazione alla gara QUART-ATLETICO 1912 disputata in data 25.09.2011, Campionato 2^ Categoria Girone F

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 14.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società U.S.D. QUART avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 14 del 29.09.2011 della Delegazione Provinciale di Aosta in relazione alla gara QUART-ATLETICO 1912 disputata in data 25.09.2011, Campionato 2^ Categoria Girone F Con ricorso inviato in data 03.10.2011 la Società U.S.D. QUART si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il calciatore CECCATO Matteo con la squalifica per cinque gare effettive “per aver colpito un avversario con un calcio a palla lontana. Per aver ingiuriato e minacciato il Direttore di gara dopo essere stato espulso e per aver ostacolato la ripresa del gioco attardandosi nell’uscita dal recinto di gioco”. Di tale sanzione la Società QUART chiede la riduzione. La Società ricorrente contesta le condotte attribuite al proprio tesserato così come vengono definite nel referto arbitrale, ritenendo che, al contrario di quanto riportato nel rapporto del Direttore di gara, si sia trattato di un comune contatto di gioco, non caratterizzato da volontarietà, e che il calciatore non abbia offeso né intimidito l’arbitro e non possa essere incolpato di aver rallentato la ripresa del gioco. Per tali ragioni la Società chiede che la sanzione disposta nei confronti del proprio giocatore venga ridotta ad una giornata di squalifica. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art. 35 C.G.S). Nel caso in esame, pertanto, le contestazioni mosse dalla Società ricorrente non consentono di superare il contenuto del rapporto arbitrale, rispetto al quale si ritiene, tuttavia, maggiormente adeguata una sanzione meno grave di quella inflitta e così determinata: due giornate di squalifica per la condotta di gioco violento e due giornate di squalifica per le condotte tenute nei confronti del Direttore di gara. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIDUCE la sanzione della squalifica comminata a CECCATO Matteo a quattro giornate. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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