COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 20.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla U.S. VIGNOLESE avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara VIGNOLESE – VILLAROMAGNANO disputata l’1/10/11 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciale – Girone Q (C.U. n° 10 del 6/10/11 della Delegazione Provinciale di Alessandria)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 20.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla U.S. VIGNOLESE avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara VIGNOLESE – VILLAROMAGNANO disputata l’1/10/11 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciale - Girone Q (C.U. n° 10 del 6/10/11 della Delegazione Provinciale di Alessandria) Con tempestivo reclamo inviato a mezzo raccomandata in data 10/10/11, la U.S. VIGNOLESE, dopo aver contestato totalmente le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, riportate sul C.U. n° 10 del 6/10/11 della Delegazione Provinciale di Alessandria, conclude chiedendo l’annullamento, od almeno la riduzione, dell’inibizione a svolgere ogni attività fino al 10/11/2011 inflitta al proprio medico sociale SALANDRINI Bruno. La Società reclamante sostiene che l’eccessiva severità adottata nel suo provvedimento dal Giudice sportivo è basata su una ricostruzione dei fatti riportata in modo inesatto dall’arbitro che ha diretto la gara VIGNOLESE – VILLAROMAGNANO, disputata l’1/10/11 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciale - Girone Q, in quanto il Dottor SALANDRINI, nella sua qualità di medico sociale della VIGNOLESE, al termine della gara suddetta, non entrava assolutamente nello spogliatoio dell’arbitro e non rivolgeva alcuna frase offensiva allo stesso, ma si limitava a chiedere al direttore di gara il permesso di entrare, permesso che bruscamente gli veniva negato. Nel suo minuzioso e puntuale supplemento di rapporto, l’arbitro riferisce che, al termine della gara, mentre si accingeva a fare la doccia, il medico della società VIGNOLESE, Sig. SALANDRINI Bruno, dapprima gli impediva di chiudere la porta, poi, una volta chiamato il dirigente accompagnatore, gli impediva di tenerla aperta allo scopo di interrompere il dialogo con quest’ultimo. Poco prima di andarsene, il Sig. SALANDRINI proferiva la seguente espressione: “Faccia attenzione che le segnalazioni in federazione le facciamo anche noi e non solo voi arbitri. Se lo ricordi”. Le contestazioni, genericamente avanzate, contrastando in maniera netta con la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara nel proprio puntuale rapporto, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono essere disattese. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare Territoriale, ritenendo incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla congruità della sanzione adottata dal Giudice sportivo, RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla U.S. VIGNOLESE, perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA la inibizione a svolgere ogni attività fino al 10/11/2011 inflitta al dirigente SALANDRINI Bruno.
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