COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 20.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo della G.S. JUVENTUS CLUB NOVARA A.S.D. avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale della Delegazione Prov. di Novara n. 12 del 6.10.2011, con il quale veniva comminata la squalifica fino al 31.12.2011 all’allenatore BARCIOCCO Carlo (gara SAN ROCCO / JUVENTUS CLUB del 2.10.2011 valida per il campionato Allievi Provinciali gir. 4)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 20.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo della G.S. JUVENTUS CLUB NOVARA A.S.D. avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale della Delegazione Prov. di Novara n. 12 del 6.10.2011, con il quale veniva comminata la squalifica fino al 31.12.2011 all’allenatore BARCIOCCO Carlo (gara SAN ROCCO / JUVENTUS CLUB del 2.10.2011 valida per il campionato Allievi Provinciali gir. 4) Con il reclamo in oggetto, la società Juventus Club Novara richiede una riduzione della sanzione comminata al tesserato indicato in epigrafe, ritenendo la squalifica eccessiva ed a suo dire frutto di una non corretta valutazione di quanto avvenuto sul terreno di gioco. La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e la documentazione di gara, esprime le seguenti considerazioni. Dall’esame del rapporto arbitrale risulta che il sig. Barciocco, allontanato dal campo per proteste ritenute eccessive, sarebbe venuto a contatto con il direttore di gara dandogli un buffetto sulla fronte. Pur ritenendo censurabile la condotta dell’allenatore della JUVENTUS CLUB NOVARA, nel valutare la sanzione in concreto comminata dal Giudice Sportivo, in considerazione del fatto che il gesto del sig. Barciocco non può essere considerato violento ma unicamente volto a schernire il direttore di gara, codesta Commissione Disciplinare ritiene di poter disporre una lieve riduzione della sanzione. Per tali motivi SI RIDUCE al 30.11.2011 la squalifica comminata al sig. Barciocco Carlo. Nulla si dispone relativamente alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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