COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 27.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo proposto dalla U.S.D. TRE VALLI avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara PEDONA – TRE VALLI disputata il 3/10/11 nell’ambito del Campionato Allievi – Girone C. (C. U. N° 17 del 13/10/11 della Delegazione Provinciale di Cuneo)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 27.10.2011 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo proposto dalla U.S.D. TRE VALLI avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara PEDONA – TRE VALLI disputata il 3/10/11 nell’ambito del Campionato Allievi – Girone C. (C. U. N° 17 del 13/10/11 della Delegazione Provinciale di Cuneo) Con tempestivo ricorso, spedito a mezzo raccomandata in data 18/10/2011, la U.S.D. TRE VALLI, dopo aver contestato le decisioni assunte dal Giudice Sportivo riportate sul C.U. N° 17 del 13/10/11 della Delegazione Provinciale di Cuneo, conclude chiedendo una riduzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 31/01/2011 inflitta al proprio dirigente BERTOLINO Giorgio, ritenendola eccessiva in riferimento all’effettivo comportamento tenuto dallo stesso. La società reclamante sostiene che la severità adottata nel suo provvedimento dal Giudice Sportivo è basata su una ricostruzione dei fatti riportata in modo del tutto travisato dall’arbitro che ha diretto la gara PEDONA – TRE VALLI, disputata il 3/10/11 nell’ambito del Campionato Allievi – Girone C. Nel suo minuzioso e circostanziato rapporto, l’arbitro riferisce che al 10° del primo tempo il dirigente della U.S.D. TRE VALLI, BERTOLINO Giorgio, allontanato dal campo per ripetute proteste, uscendo dal terreno di gioco, colpiva un avversario, insultava due calciatori ed offendeva l’arbitro. Dagli spalti, per tutta la partita, continuava ad insultare l’arbitro con epiteti molto coloriti ed offensivi, anche di natura razzista. Pur ammettendo le proteste e le offese rivolte all’arbitro, ripetute, dopo la sua espulsione, anche dall’esterno del campo, la società reclamante nega la circostanza che lo stesso abbia colpito un giocatore avversario ed offeso altri giocatori e nega altresì che il suddetto, a fine gara, abbia rincorso l’arbitro colpendolo ad un braccio e che lo abbia spintonato. A comprova, allega una dichiarazione, a firma del Presidente della società PEDONA, con la quale lo stesso dichiara che non gli risulta che il BERTOLINO abbia colpito o insultato i propri giocatori. Le contestazioni, genericamente avanzate, contrastando in maniera netta con la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara nel proprio puntuale rapporto, che, si rammenta, costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono essere disattese, come pure non può trovare accoglimento la evasiva e laconica dichiarazione a discolpa rilasciata dalla società avversaria. La Commissione Disciplinare Territoriale, - ritenuto violento, amorale ed altamente diseducativo, in relazione alla giovane età dei protagonisti della gara, il comportamento messo in atto dal dirigente in questione; - valutata, altresì, alquanto benevola la misura della sanzione adottata dal Giudice Sportivo, in considerazione della particolare gravità e spregevolezza dell’episodio riferito dal direttore di gara, con particolare riferimento agli epiteti di natura razzista; - avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 36 n° 3 del Codice di Giustizia Sportiva; DELIBERA - di respingere il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della tassa di reclamo versata dalla società reclamante; - riformando in peius la decisione impugnata, differisce al 29/02/2012 il termine del periodo di inibizione a svolgere ogni attività sanzionato dal Giudice Sportivo al dirigente BERTOLINO Giorgio.
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