COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03.11.2011 a) Ricorso della Società SSD SETTIMO CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 22 del 29/09/2011 del Comitato Regionale in relazione alla gara SCIOLZE – SETTIMO CALCIO del 18/09/2011, Campionato di Eccellenza

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03.11.2011 a) Ricorso della Società SSD SETTIMO CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 22 del 29/09/2011 del Comitato Regionale in relazione alla gara SCIOLZE – SETTIMO CALCIO del 18/09/2011, Campionato di Eccellenza Con tempestivo ricorso, ritualmente notificato alla controparte, la Società SSD SETTIMO CALCIO si duole del provvedimento disciplinare con cui il Giudice Sportivo sanzionava con la perdita della gara la posizione irregolare del calciatore Tunkadi Jonathan, schierato dalla ricorrente nel corso dell’incontro ma risultato poi non tesserato per la SSD Settimo Calcio. La società SSD. Settimo Calcio ha in sede di reclamo osservato come nel sito della Federazione, nella sezione riservata ai tesseramenti, figurasse il nome del giocatore Tunkadi, circostanza che avrebbe tratto in inganno la ricorrente nel ritenere già tesserato il giocatore. Anche qualora confermata tale circostanza non potrebbe avere alcuna rilevanza e soprattutto non potrebbe superare quanto comunicato dall’Ufficio Tesseramenti secondo cui il giocatore Tunkadi Jonathan alla data della gara con lo Sciolze non risultava ancora tesserato per la SSD Settimo Calcio. Appare, pertanto, più corretto parlare di un equivoco, come d’altro canto ha fatto anche il Sig. Scaglione Giuseppe, dirigente della ricorrente con delega del Presidente, che in sede di audizione avanti la Commissione Disciplinare, ha correttamente ammesso l’addebito e la leggerezza commessi. Alla luce delle suesposte considerazioni ed atteso il preciso accertamento della data di tesseramento del giocatore Tunkadi risalente al 07/10/2011, quindi successivamente alla disputa della gara con lo Sciolze, la Commissione Disciplinare, delibera di R E S P I N G E R E il ricorso, addebitando alla Società SSD. SETTIMO CALCIO la tassa di reclamo che non risulta versata.
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