COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03.11.2011 b) Reclamo proposto dalla A.P.D. MOMBERCELLI avverso le decisioni contenute nel C.U. n° 14 della Delegazione Provinciale di Asti del 20/10/11 con cui il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso inoltrato dalla medesima società con riferimento alla gara MOMBERCELLI – INCISA disputata il 2/10/11 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03.11.2011 b) Reclamo proposto dalla A.P.D. MOMBERCELLI avverso le decisioni contenute nel C.U. n° 14 della Delegazione Provinciale di Asti del 20/10/11 con cui il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso inoltrato dalla medesima società con riferimento alla gara MOMBERCELLI - INCISA disputata il 2/10/11 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria All’esito della gara del Campionato di Terza Categoria MOMBERCELLI – INCISA, disputata il 2/10/11, la A.P.D. MOMBERCELLI proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore RASCANU Gabriel in posizione irregolare, in quanto non in possesso dei requisiti per essere tesserato, e concludeva chiedendo che alla Società avversaria venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara. Il Giudice Sportivo, tenuta in particolare considerazione la memoria difensiva con la quale la Società INCISA produceva il certificato di attribuzione del certificato fiscale del suddetto giocatore recante la data del 26/08/2009 e quindi dimostrando la legittimità del possesso dei requisiti per il suo tesseramento, respingeva il ricorso della società MOMBERCELLI confermando il risultato ottenuto sul campo. Avverso tale decisione la A.P.D. MOMBERCELLI propone rituale e tempestivo reclamo, chiedendone l’annullamento e ribadendo le proprie convinzioni sulla irregolarità della posizione del giocatore RASCANU Gabriel, con espressa richiesta di verifica presso gli organi competenti sul regolare tesseramento del giocatore all’epoca dell’incontro in questione. La Commissione disciplinare territoriale, • dato atto che, con il ricorso in oggetto, la A.P.D. MOMBERCELLI ha dedotto l’illegittimo impiego nella gara in questione, da parte della società INCISA, del calciatore RASCANU Gabriel, perché non regolarmente tesserato e, reclamando, ha inteso richiedere la emissione dei provvedimenti consequenziali; • rilevato che, dall’esperito accertamento presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, il calciatore RASCANU Gabriel non risulta tesserato; • considerato che il giocatore in questione è stato utilizzato nella gara anzidetta senza titolo legittimo e che, pertanto, la gara stessa va ritenuta invalidata ai sensi dell’art. 17, n° 5, lett. a del C.G.S.; DELIBERA 1. di infliggere alla società INCISA la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di € 150; 2. di inibire il dirigente accompagnatore della società INCISA, Signor SANDRI Alberto, fino al 31/01/2012; 3. di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dalla Società reclamante.
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