COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03.11.2011 b) Reclamo proposto dalla A.P.D. MOMBERCELLI avverso le decisioni contenute nel C.U. n° 14 della Delegazione Provinciale di Asti del 20/10/11 con cui il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso inoltrato dalla medesima società con riferimento alla gara MOMBERCELLI – INCISA disputata il 2/10/11 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03.11.2011
b) Reclamo proposto dalla A.P.D. MOMBERCELLI avverso le decisioni contenute nel C.U. n°
14 della Delegazione Provinciale di Asti del 20/10/11 con cui il Giudice Sportivo ha respinto il
ricorso inoltrato dalla medesima società con riferimento alla gara MOMBERCELLI - INCISA
disputata il 2/10/11 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria
All’esito della gara del Campionato di Terza Categoria MOMBERCELLI – INCISA, disputata il
2/10/11, la A.P.D. MOMBERCELLI proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la
squadra avversaria aveva schierato il calciatore RASCANU Gabriel in posizione irregolare, in
quanto non in possesso dei requisiti per essere tesserato, e concludeva chiedendo che alla Società
avversaria venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara.
Il Giudice Sportivo, tenuta in particolare considerazione la memoria difensiva con la quale la Società
INCISA produceva il certificato di attribuzione del certificato fiscale del suddetto giocatore recante la
data del 26/08/2009 e quindi dimostrando la legittimità del possesso dei requisiti per il suo
tesseramento, respingeva il ricorso della società MOMBERCELLI confermando il risultato ottenuto
sul campo.
Avverso tale decisione la A.P.D. MOMBERCELLI propone rituale e tempestivo reclamo,
chiedendone l’annullamento e ribadendo le proprie convinzioni sulla irregolarità della posizione del
giocatore RASCANU Gabriel, con espressa richiesta di verifica presso gli organi competenti sul
regolare tesseramento del giocatore all’epoca dell’incontro in questione.
La Commissione disciplinare territoriale,
• dato atto che, con il ricorso in oggetto, la A.P.D. MOMBERCELLI ha dedotto l’illegittimo
impiego nella gara in questione, da parte della società INCISA, del calciatore RASCANU
Gabriel, perché non regolarmente tesserato e, reclamando, ha inteso richiedere la
emissione dei provvedimenti consequenziali;
• rilevato che, dall’esperito accertamento presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, il calciatore RASCANU Gabriel non risulta tesserato;
• considerato che il giocatore in questione è stato utilizzato nella gara anzidetta senza titolo
legittimo e che, pertanto, la gara stessa va ritenuta invalidata ai sensi dell’art. 17, n° 5, lett. a
del C.G.S.;
DELIBERA
1. di infliggere alla società INCISA la punizione sportiva di perdita della gara con il
punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di € 150;
2. di inibire il dirigente accompagnatore della società INCISA, Signor SANDRI Alberto, fino
al 31/01/2012;
3. di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dalla Società
reclamante.
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