COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 22 Settembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 21 Luglio 2011 (prot. N. 531/1400 pf 10 11/MS vdb) nei confronti di: 1. MARZULLO Salvatore, tecnico della POL. DIL. S. MARZANO, per avere apposto appositamente la firma del dirigente della squadra avversaria; 2. DE PADOVA Lorenzo, dirigente, per non avere segnalato quanto accaduto; 3. Società POL. DIL. S. MARZANO, per responsabilità oggettiva.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 22 Settembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 21 Luglio 2011 (prot. N. 531/1400 pf 10 11/MS vdb) nei confronti di: 1. MARZULLO Salvatore, tecnico della POL. DIL. S. MARZANO, per avere apposto appositamente la firma del dirigente della squadra avversaria; 2. DE PADOVA Lorenzo, dirigente, per non avere segnalato quanto accaduto; 3. Società POL. DIL. S. MARZANO, per responsabilità oggettiva. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito con racc. A/R del 5 Settembre 2011, la Commissione Disciplinare Territoriale disponeva la convocazione delle parti innanzi a sé per l’audizione del 19 Settembre 2011. In tale sede nessuno, sebbene regolarmente convocato, compariva sino alle ore 17.10 né faceva pervenire giustificazione di sorta. Apertosi il dibattimento, l’Avv. Giuseppe MONACO, quale rappresentante della Procura, chiedeva irrogarsi ai pervenuti, stante la fondatezza della contestazione disciplinare al Sig. MARZULLO Salvatore la squalifica di mesi tre ed al dirigente Sig. DE PADOVA Lorenzo l’inibizione per mesi uno, per quanto loro rispettivamente ascritto evidenziando l’assenza di ogni e qualsivoglia discolpa Comunicato Ufficiale n. 17 - pag. 22 di 22 FATTO È stata accertata dalla Procura Federale l’omissione nel referto di gara dei dati relativi alla partecipazione di due bambini nati nel 2003, oggetto ciò della denuncia di illecito sportivo formulata dal Presidente della A.S.D. “PRINCIPE” di S. Marzano di S. Giuseppe. Disposte ed espletate dal collaboratore della Procura Federale le relative indagini, con il citato atto del 21 Luglio 2011 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione i Sig.ri MARZULLO Salvatore, tecnico della POL. DIL. S. MARZANO e DE PADOVA Lorenzo per i titoli di responsabilità di cui in premessa e la Società POL. DIL. S. MARZANO per responsabilità oggettiva. Per rispondere delle violazioni e degli addebiti loro contestati e l’ammenda di Euro 50,00 per la Società POL. DIL. S. MARZANO. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare Territoriale, in applicazione dell’art. 23, comma 2, C.G.S. : - considerato che non è in contestazione tra le parti la ricostruzione degli accadimenti materiali come oprata dalla Procura e che tale ricostruzione è confrontata dalle inequivocabili disposizioni rese durante l’audizione dei Sig.ri MARZULLO e DE PADOVA nonché dalla documentazione acquisita dagli atti; - considerato che pervenuti, sebbene ritualmente convocati, non sono comparsi a rendere discolpe per cui vanno ritenute tali quelle riportate sugli atti della Procura Federale P.Q.M. Ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura e, per l’effetto, commina a: a) MARZULLO Salvatore la squalifica di mesi tre per accertata violazione dell’art. 1, commi 1 e 5 del C.G.S. e di principi di lealtà, correttezza e probità dell’ordinamento sportivo; b) DE PADOVA Lorenzo l’inibizione di mesi uno per accertata violazione dell’art. 1, commi 1 e 5 del C.G.S. e di principi di lealtà, correttezza e probità dell’ordinamento sportivo; c) Società POL. DIL. S. MARZANO, a titolo di responsabilità oggettiva l’ammenda di Euro 50,00 per la violazione dell’art. 4 comma 2 del C.G.S.
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