• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°21 del 06 Ottobre 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 12/7/2011 (prot. n.278/1639 pf 10-11/GT dl) nei confronti di:
1) sig. Colonna Vito, Presidente della società ASD Gioventù Martina, in carica nel periodo dei fatti accaduti;
2) il sig. Notaristefani Maurizio, Dirigente e gestore della parte economica della soc. ASD Gioventù Martina; per rispondere entrambi della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 1, del C.G.S., per avere omesso il pagamento di una parte delle spettanze dell’allenatore Santostasi Armando, ed essersi opposti al ricorso da quest’ultimo presentato ai competenti organi federali, con il quale reclamava il saldo di €4.500,00 delle sue spettanze pattuite, mediante controdeduzioni, osservazioni e dichiarazioni che si rilevavano non rispondenti alla realtà dei fatti, nonché con la presentazioni al Collegio Arbitrale della LND di alcune ricevute risultate alterate e manomesse negli importi.
3) la società ASD Gioventù Martina per rispondere
a titolo di responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente Colonna Vito, in carica al momento dei fatti;
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva,
per le violazioni ascritte al proprio Dirigente Notaristefani Maurizio, come innanzi enunciate.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°21 del 06 Ottobre 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 12/7/2011 (prot. n.278/1639 pf 10-11/GT dl) nei confronti di:
1) sig. Colonna Vito, Presidente della società ASD Gioventù Martina, in carica nel periodo dei fatti accaduti;
2) il sig. Notaristefani Maurizio, Dirigente e gestore della parte economica della soc. ASD Gioventù Martina; per rispondere entrambi della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 1, del C.G.S., per avere omesso il pagamento di una parte delle spettanze dell’allenatore Santostasi Armando, ed essersi opposti al ricorso da quest’ultimo presentato ai competenti organi federali, con il quale reclamava il saldo di €4.500,00 delle sue spettanze pattuite, mediante controdeduzioni, osservazioni e dichiarazioni che si rilevavano non rispondenti alla realtà dei fatti, nonché con la presentazioni al Collegio Arbitrale della LND di alcune ricevute risultate alterate e manomesse negli importi.
3) la società ASD Gioventù Martina per rispondere
a titolo di responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente Colonna Vito, in carica al momento dei fatti;
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva,
per le violazioni ascritte al proprio Dirigente Notaristefani Maurizio, come innanzi enunciate.
FATTO
Con nota del 14/10/2010 il Collegio Arbitrale Nazionale della L.N.D. trasmetteva alla Procura Federale della FIGC, gli atti relativi alla vertenza instaurata con ricorso dell’1/2/2010 dall’all. Armando Santostasi, nei confronti dell’ASD Gioventù Martina per l’accertamento della “veridicità di quanto affermato dalle parti in netto contrasto fra loro …..” (testualmente).
Dall’attività svolta dall’inquirente era emerso che il sig. Santostasi Armando, tecnico abilitato della FIGC in data 8/9/2009 aveva stipulato con la Soc.ASD Gioventù Martina, un contratto che prevedeva in suo favore una somma di €7.500,00 per la conduzione tecnica della squadra e che in conto a tale somma aveva percepito solo l’importo di €4.000,00 e precisamente:
a) €1.000,00 relativi al mese di agosto 09 percepiti il 10/8/2009 a mezzo assegno bancario n.7000675263-10 tratto su Banca Popolare del Mezzogiorno;
b) €1.000,00 relativi al mese di settembre 09 a mezzo assegno n.51-53371076 tratto su Banca Popolare del Mezzogiorno (ricevuta del 10/10/09);
c) €1.000,00 relativi al mese di ottobre 09 a mezzo assegno n.51-53377317 tratto su Banca Popolare del Mezzogiorno (ricevuta del 10/11/2009);
d) €1.000,00 in contanti (ricevuta del 10/9/2009) corrispostagli a parere del sig. Santostasi a titolo di rimborso spese come previsto dall’art.2B dell’accordo economico di cui sopra.
Dalle medesime succitate indagini era risultato pertanto che il saldo reclamato dal Santostasi di €4.500,00 non gli era stato versato essendo stato accertato, così come da quest’ultimo contestato che il denaro in contanti (€1.000,00) che il sig. Maurizio Notaristefani, dirigente della società “ASD Gioventù Martina”, asseriva di aver inserito in una busta, unitamente all’assegno bancario di €1.000,00 del 9/11/2009 da recapitare ad esso Armando Santostasi, in realtà non era mai stato inserito nella busta succitata, così come confermato (in sede di interrogatorio dell’inquirente del 22/11/2010) dal sig. Paolo Pirchio, delegato dallo stesso Notaristefani diconsegnare la suddetta busta all’allenatore Santostasi.L’inquirente accertava infatti che al momento dell’apertura della busta più volte citata da parte del Santostasi,avvenuta in presenza del Pirchio, era stato rinvenuto solo l’assegno e non anche il danaro contante, comeinvece riportato nella suddetta ricevuta del 10/11/09 e ribadito dal Notaristefani nella sua dichiarazione resaall’inquirente della Procura Federale in data 25/11/2010.Dalle indagini esperite risultava inoltre che la ricevuta del 10/9/2009 (contestata dal Santostasi) conteneva unacorrezione dell’importo precedentemente scritto (€1.000,00 palesemente corretto in €2.500,00); e che con laricevuta del 10/10/2009 il Santostasi avrebbe percepito €1.000,00 in contanti ed €1.000,00 a mezzo assegno,senza che nel totale fosse stata riportata la complessiva somma di €2.000,00 ma solo una indicazione “1.000,00 + 1.000,00”.
Il collegio arbitrale LND, dopo aver ricevuto dalla Procura Federale in data 9/3/2011 gli atti relativi ai succitati accertamenti (richiesti ed espletati), con delibera del 7/5/2011 accoglieva il ricorso proposto da Santostasi Armando ed oltre ad obbligare la ASD Gioventù Martina ad eseguire il versamento della somma di €4.500,00 (a saldo delle spettanze del reclamante per la stagione sportiva 2009/2010 maggiorata di €60,00 per interessi); decideva “….di rimettere gli atti alla Procura Federale per l’eventuale accertamento di un comportamento scorretto da parte dell’ASD Gioventù Martina, ai sensi dell’art.1 comma 1° CGS….” Precisando altresì che “…..la presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalla disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15
del CGS….” (testualmente). A sua volta la Procura Federale, sulla base di quanto rimessole dal Collegio Arbitrale ed alla luce degli accertamenti esperiti dal suo Collaboratore Inquirente, con la nota succitata del 12/7/2011 deferiva a questa Commissione le parti innanzi menzionate, per rispondere delle violazioni e degli addebiti loro mossi. Verificata la regolarità delle contestazioni, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva, con racc.a.r. del 6/9/2011 la Convocazione delle parti deferite dinanzi a sè per l’udienza del giorno 26/9/2011 alla
quale comparivano:
- l’avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale;
- l’avv.Lorenzo Pulito in rappresentanza della soc. ASD Martina Franca (già ASD Gioventù Martina);
Non comparivano - ancorchè regolarmente convocati gli altri deferiti sig.Colonna Vito (all’epoca dei fatti presidente dell’ASD Gioventù Martina) ed il sig. Notaristefani Maurizio (dirigente ed amministratore della ASD Gioventù Martina).
Dopo ampia discussione, le succitate parti comparse venivano invitate a rassegnare le rispettive conclusioni. L’avv.Pulito nella qualità succittata chiedeva che la società da lui rappresentata fosse mandata assolta con formula piena; ed in via subordinata “…..poichè il lodo è stato adempiuto tempestivamente con raccomandata del 9/6/2011 - che offre in visione - chiede che in caso di affermazione di responsabilità venga applicato il minimo edittale….” (testualmente).
Prendeva poi la parola l’avv.Giuseppe Monaco per la Procura Federale il quale, dopo ampia discussione chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti ed applicarsi le seguenti sanzioni:
- per il sig. Colonna Vito mesi 6 di inibizione;
- per il sig. Notaristefani Maurizio mesi 5 di inibizione;
- per la soc.ASD Martina Franca ammenda di €1.000,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione acquisita agli atti del presente procedimento, non consente di revocare in dubbio la
responsabilità dei deferiti, per gli addebiti loro mossi.
Le violazioni contestate al sig. Colonna Vito (nella qualità di Presidente dell’ASD Gioventù Martina) ed al sig. Notaristefani Maurizio (nella qualità di dirigente e gestore della parte economica della ASD Gioventù Martina) derivano infatti e sono indissolubilmente connesse, alla decisione del 7/5/2011 assunta dal Collegio arbitrale della LND che, non solo non ha ritenuto valida la documentazione esibita dai succitati sig.ri Colonna e Notaristefani; quanto che utilizzando e facendo propri “….gli accertamenti esperiti con puntualità dalla Procura Federale della FIGC….” ha deciso “……di rimettere gli atti alla Procura Federale per l’eventuale accertamento di un comportamento scorretto da parte dell’ASD Gioventù Martina, ai sensi dell’art.1 comma 1° CGS ….” (testualmente). E’ quindi evidente - per quanto ovvio- che le “…..discordanze riscontrate nella documentazione….” Richiamate dal Collegio Arbitrale della LND nella delibera succitata, altro non siano che i documenti “alterati e manomessi negli importi” che il collaboratore della Procura Federale ha accertato ed ha sottoposto all’attenzione e valutazione di quello stesso Collegio Arbitrale che tali accertamenti aveva chiesto -con nota del 14/10/2010- alla Procura Federale.
Né può essere condivia la tesi (pur suggestiva ma inaccettabile) del difensore della ASD Martina Franca, secondo cui il presente giudizio - di natura “disciplinare” - sarebbe autonomo e quindi né dipendente né strettamente connesso a quello di natura “amministrativa” - conclusosi dinanzi al Collegio Arbitrale della LND - con la delibera del 7/5/2011.
Tale distinzione consentirebbe - secondo la tesi difensiva succitata - il riesame e la rivalutazione di quella stessa documentazione esibita dalla ASD Martina Franca che - di contro - il Collegio Arbitrale con la delibera
più volte innanzi citata, ha ritenuto inidonea tanto da costituire quel “….comportamento scorretto….” suscettibile di rimessione degli atti alla Procura Federale ai sensi dell’art.1 comma 1 CGS. Ove infatti fosse possibile aderire alla tesi difensiva succitata, si verificherebbe una ipotesi tanto assurda, quanto inammissibile, illogica e contraddittoria, secondo cui, una ipotetica e diversa valutazione della già citata documentazione da parte di questa Commissione (cioè diversa rispetto a quella posta dal Collegio Arbitrale a fondamento della sua decisione del 7/5/2011) rimetterebbe in discussione la stessa decisione del Collegio Arbitrale che invece, essendo definitiva e passata in cosa giudicata, non solo non è suscettibile di modifica alcuna, ma costituisce il presupposto immodificabile sulla base del quale risulta instaurato il presente giudizio disciplinare.
All’affermazione delle responsabilità dei deferiti come innanzi evidenziate conseguono le sanzioni come da dispositivo, comminate in relazione alle specifiche violazioni contestate ai singoli deferiti con l’applicazione delle attenuanti generiche ritenute ricorrenti per la sola ASD Martina Franca che peraltro ha fornito la prova dell’avvenuto tempestivo adempimento di quanto previsto dall’art.94/ter comma 4° delle NOIF. PTM
La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara:
- affermarsi la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e per l’effetto infliggersi le seguenti sanzioni:
-al sig.Colonna Vito all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Gioventù Martina (ora ASD Martina Franca), la inibizione di mesi sei;
-al sig. Notaristefani Maurizio dirigente della ASD Gioventù Martina (ora ASD Martina Franca) la inibizione di mesi cinque;
-alla ASD Martina Franca (già ASD Gioventù Martina) l’ammenda di €800,00.
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Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 12/7/2011 (prot. n.278/1639 pf 10-11/GT dl) nei confronti di:
1) sig. Colonna Vito, Presidente della società ASD Gioventù Martina, in carica nel periodo dei fatti accaduti;
2) il sig. Notaristefani Maurizio, Dirigente e gestore della parte economica della soc. ASD Gioventù Martina; per rispondere entrambi della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 1, del C.G.S., per avere omesso il pagamento di una parte delle spettanze dell’allenatore Santostasi Armando, ed essersi opposti al ricorso da quest’ultimo presentato ai competenti organi federali, con il quale reclamava il saldo di €4.500,00 delle sue spettanze pattuite, mediante controdeduzioni, osservazioni e dichiarazioni che si rilevavano non rispondenti alla realtà dei fatti, nonché con la presentazioni al Collegio Arbitrale della LND di alcune ricevute risultate alterate e manomesse negli importi.
3) la società ASD Gioventù Martina per rispondere
a titolo di responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente Colonna Vito, in carica al momento dei fatti;
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva,
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