COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 13 Ottobre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: U.S.D. GARGANO CALCIO MARCONI – A.S.D. APICENA del 25 Settembre 2011. (Reclamo della A.S.D. APRICENA opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CATALANO Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 29 Settembre 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°22 del 13 Ottobre 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara: U.S.D. GARGANO CALCIO MARCONI - A.S.D. APICENA del 25 Settembre 2011. (Reclamo della
A.S.D. APRICENA opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore
CATALANO Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 29 Settembre 2011 del
Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- ritenuto che dalle indagini esperite è risultato che il comportamento del calciatore CATALANO Giuseppe
possa qualificarsi meramente antisportivo nei confronti dell’arbitro per cui più adeguata si appalesa la
squalifica per n. 2 giornate effettive di gara
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi a n. 2 giornate la squalifica inflitta al calciatore CATALANO Giuseppe;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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