COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 13 Ottobre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO – POL. D. ATLETICO STORNARA del 2 Ottobre 2011. (Reclamo della A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore GIANNINI Alessio e del Dirigente PADALINO Vincenzo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 21 del 6 Ottobre 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°22 del 13 Ottobre 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO - POL. D. ATLETICO STORNARA del 2 Ottobre 2011. (Reclamo
della A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo
a carico del calciatore GIANNINI Alessio e del Dirigente PADALINO Vincenzo di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 21 del 6 Ottobre 2011 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- rilevato che il ricorso proposto dalla società A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO avverso la squalifica per una
giornata del calciatore GIANNINI Alessio e la inibizione del dirigente PADALINO Vincenzo per mesi uno non
è impugnabile ai sensi dell’art. 45 punto 3 rispettivamente alle lettere a e b del Codice di Giustizia Sportiva
P.Q.M.
D E L I B E R A
dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO e per l’effettoaddebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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