COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 03 Novembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO – POL. D. ATLETICO STORNARA del 2 Ottobre 2011. (Reclamo della A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dapprima dal Giudice Sportivo e poi dalla Commissione Disciplinare Territoriale con delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 13 Ottobre 2011.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°26 del 03 Novembre 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
Gara: A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO - POL. D. ATLETICO STORNARA del 2 Ottobre 2011. (Reclamo
della A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dapprima dal Giudice Sportivo e poi dalla Commissione Disciplinare Territoriale con delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 13 Ottobre 2011.
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che è inammissibile il riesame del provvedimento adottato da questa Commissione Disciplinare
Territoriale atteso che non è suscettibile la revoca di un provvedimento adottato dal medesimo Organo
Disciplinare
P.Q.M.
D E L I B E R A
dichiararsi inammissibile l’istanza di revoca e di riesame del provvedimento adottato da questa Commissione
Disciplinare Territoriale così come richiesto e invocato dalla società SANT ONOFRIO CALCIO
non si addebitano le spese del reclamo attesa l’anomalia della procedura invocata.
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