COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.100 del 11.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Salamone Sebastiano (Presidente A.S.D. Francofonte) Sig. A.S.D. Francofonte Procedimento N. 13/B Considerato che la Procura Federale con nota N° 1036 pf 09-10/GS/reg del 17/04/2011 debitamente notificata alle parti ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Salamone Sebastiano per rispondere delle violazioni, di cui agli art.1 comma 1) C.G.S., in riferimento agli artt. 38, comma 1° e 61, comma 1, delle N.O.I.F.per avere assunto le qualifiche di Presidente della ASD Francofonte e Dirigente accompagnatore, pur essendo iscritto all’Albo dei Tecnici; la ASD Francofonte, per violazione di cui all’art.4, comma 1, del CGS per responsabilità diretta.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.100 del 11.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Salamone Sebastiano (Presidente A.S.D. Francofonte) Sig. A.S.D. Francofonte Procedimento N. 13/B Considerato che la Procura Federale con nota N° 1036 pf 09-10/GS/reg del 17/04/2011 debitamente notificata alle parti ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Salamone Sebastiano per rispondere delle violazioni, di cui agli art.1 comma 1) C.G.S., in riferimento agli artt. 38, comma 1° e 61, comma 1, delle N.O.I.F.per avere assunto le qualifiche di Presidente della ASD Francofonte e Dirigente accompagnatore, pur essendo iscritto all’Albo dei Tecnici; la ASD Francofonte, per violazione di cui all’art.4, comma 1, del CGS per responsabilità diretta. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 4 ottobre 2011 con inizio alle ore 15,00. Dato atto che alla predetta non sono comparse le parti. Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’Avv. Giulia Saitta, riguardo alla posizione degli incolpati, la quale ha concluso, con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo le sanzioni, al Sig. Salamone Sebastiano, Presidente della ASD Francofonte, mesi sei di inibizione; all’ASD Francofonte l’ammenda di €.600,00”. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato. La Commissione Disciplinare Territoriale, ritiene i soggetti deferiti, in epigrafe indicati, responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di deferimento, atteso che quanto loro addebitato risulta provato dalla documentazione prodotta in atti dalla Procura Federale e considera inoltre l’aggravante del reiteramento delle condotte antisportive. P.Q.M. Infligge le sanzioni: al Sig. Salamone Sebastiano, Presidente della ASD Francofonte, di mesi sei di inibizione; all’ASD Francofonte l’ammenda di €.600,00. La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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