COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.100 del 11.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Bonanno Antonino (Tecnico Patti Calcio A.S.D.) Società Patti Calcio A.S.D. Procedimento 14/B La Procura Federale, con nota 1010 pf/09-10/GS/reg del 16 aprile 2011ha deferito il sig. Bonanno Antonino, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38, comma 1) e 61, comma 1 delle N.O.I.F., nonchè la Soc. Patti Calcio A.S.D. con riguardo all’art. 4 comma 2) C.G.S.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.100 del 11.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Bonanno Antonino (Tecnico Patti Calcio A.S.D.) Società Patti Calcio A.S.D. Procedimento 14/B La Procura Federale, con nota 1010 pf/09-10/GS/reg del 16 aprile 2011ha deferito il sig. Bonanno Antonino, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38, comma 1) e 61, comma 1 delle N.O.I.F., nonchè la Soc. Patti Calcio A.S.D. con riguardo all’art. 4 comma 2) C.G.S. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale del 4 ottobre 2011 non si sono presentate né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a loro discarico. Il Rappresentante della Procura Federale avv. Giulia Saitta ha concluso con la seguente richiesta: “ritenere la responsabilità delle parti deferite e quindi infliggere al sig. Bonanno la inibizione per mesi 2 (due) e alla società Patti Calcio A.S.D. l’ammenda di € 600,00 (seicento/00)”. Ciò premesso, la Commissione, esaminati gli atti, ritiene che le parti deferite siano responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, atteso che quanto loro addebitato risulta ampiamente provato della documentazione prodotta dalla Procura Federale, dalla quale qui in sintesi si evince che il sig. Bonanno, tesserato per il Settore Tecnico, ha svolto attività di dirigente per la società ASD Patti calcio senza avere preventivamente richiesta l’autorizzazione. P.Q.M. infligge: al sig. BONANNO Antonino la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 2 (due); alla società Patti Calcio A.S.D., a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it