COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.100 del 11.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Mancuso Liberante (Presidente ASD S.Agata Calcio) ASD S.Agata Calcio Procedimento 16/B La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 805/pf10-11/GS/reg del 29/03/2011, il Sig. Mancuso Liberante per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento al punto b3 delle disposizioni generali del C.U. N° 1 del 01/07/2010, per avere disatteso l’obbligo per le società di Campionato Regionale Allievi di tesserare e affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato. La ASD S. Agata Calcio con la medesima nota è stata deferita a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del c.g.s.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.100 del 11.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Mancuso Liberante (Presidente ASD S.Agata Calcio) ASD S.Agata Calcio Procedimento 16/B La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 805/pf10-11/GS/reg del 29/03/2011, il Sig. Mancuso Liberante per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento al punto b3 delle disposizioni generali del C.U. N° 1 del 01/07/2010, per avere disatteso l'obbligo per le società di Campionato Regionale Allievi di tesserare e affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato. La ASD S. Agata Calcio con la medesima nota è stata deferita a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del c.g.s. All'udienza del 04/10/2011, in assenza delle parti deferite pur regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e perciò chiedendo l'applicazione della inibizione per mesi tre a carico del Sig. Liberante e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società. Ciò premesso va rilevato che le irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio appaiono facilmente riscontrabili agli atti, posto che dall'esame di n° 4 gare del Campionato regionale allievi emerge che la Soc. S.Agata Calcio non ha indicato alcun tecnico abilitato. Meritano pertanto accoglimento le richieste della Procura federale, risultando dimostrata documentalmente la responsabilità delle parti deferite. P. Q. M. si dispone l'applicazione; - Della sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) a carico del Sig. Mancuso Liberante (Presidente della ASD S. Agata Calcio) - Della sanzione dell'ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico della ASD S. Agata Calcio. Si comunichi alle parti ed alla Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it