COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.100 del 11.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Borgate Terrenove (Tp) – avverso squalifica sino al 30/11/2011 a carico dell’allenatore Laudicina Giuseppe e squalifica per sei gare del calciatore Armato Ezio alias Ignazio – Gara Promozione A.P.D. M.F. Strasatti/ A.S.D. Borgate Terrenove del 17/09/2011 – Comunicato Ufficiale 67 LND del 22 Settembre 2011 Procedimento 08/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.100 del 11.10.2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. Borgate Terrenove (Tp) - avverso squalifica sino al 30/11/2011 a carico dell’allenatore Laudicina Giuseppe e squalifica per sei gare del calciatore Armato Ezio alias Ignazio – Gara Promozione A.P.D. M.F. Strasatti/ A.S.D. Borgate Terrenove del 17/09/2011 - Comunicato Ufficiale 67 LND del 22 Settembre 2011
Procedimento 08/A
Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ricorre la A.S.D. Borgate Terrenove sostenendo che né il Sig. Laudicina Giuseppe né il calciatore Sig. Armato hanno usato un comportamento aggressivo o violento nei confronti dell’arbitro.
Ritenuta conseguentemente eccessiva la sanzione adottata dal Giudice Sportivo, la A.S.D. Borgate Terrenove ne richiede una congrua riduzione per una equa valutazione dei fatti.
La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva preliminarmente che l’articolo 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell’Arbitro in relazione ai comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Dunque gli atti contestati ai tesserati della ricorrente sono stati certamente posti in essere dagli stessi nelle modalità chiaramente descritte dall’arbitro nel proprio referto. In considerazione di ciò, le sanzioni adottate dal Giudice di prime cure, appaiono congrue in relazione ai fatti contestati anche perché adottate al di sotto dei minimi edittali e tali da non potersi applicare alcuna ulteriore riduzione.
P.Q.M.
Conferma la squalifica sino al 30/11/2011 a carico dell’allenatore Laudicina Giuseppe e la squalifica per sei gare del calciatore Armato Ignazio (A.S.D. Borgate Terrenove) e, per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo pari a €.130,00
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.100 del 11.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Borgate Terrenove (Tp) – avverso squalifica sino al 30/11/2011 a carico dell’allenatore Laudicina Giuseppe e squalifica per sei gare del calciatore Armato Ezio alias Ignazio – Gara Promozione A.P.D. M.F. Strasatti/ A.S.D. Borgate Terrenove del 17/09/2011 – Comunicato Ufficiale 67 LND del 22 Settembre 2011 Procedimento 08/A"