COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.100 del 11.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Alcamo (TP) – avverso squalifica per tre gare del calciatore Scrozzo Salvatore – Gara Eccellenza Gir. A: Valderice – Alcamo del 25/09/2011 – Comunicato Ufficiale 77 LND del 09 Settembre 2011 Procedimento 10/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.100 del 11.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Alcamo (TP) - avverso squalifica per tre gare del calciatore Scrozzo Salvatore - Gara Eccellenza Gir. A: Valderice – Alcamo del 25/09/2011 - Comunicato Ufficiale 77 LND del 09 Settembre 2011 Procedimento 10/A La Società ASD Alcamo ha inoltrato appello avverso alla sanzione in epigrafe ritenendola “esagerata” in virtù dei fatti realmente accaduti evidenziando che si è trattato di un gesto di auto difesa del calciatore Scrozzo Salvatore accidentalmente caduto insieme ad un avversario durante una normale azione di gioco. Chiede pertanto alla ricorrente la riduzione della squalifica comminata. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva preliminarmente che l’articolo 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell’Arbitro in relazione ai comportamenti dei tesserati in occasione di svolgimento delle gare. Il fatto contestato è pertanto accaduto nei modi descritti nel referto dal Direttore di gara che evidenzia come il calciatore Scrozzo “colpiva con una gomitata all’altezza del mento un avversario a gioco fermo”. Il fatto, gravemente antisportivo oltre che violento, non merita pertanto alcuna revisione della sanzione impugnata. P.Q.M. Respinge l’appello presentato dalla Società A.S.D. Alcamo e per l’effetto addebita la tassa reclamo, non versata, pari ad € 130,00
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