COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.100 del 11.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale AD POL. SINAGRA CALCIO (Me) cod. 916079 – avverso squalifica per quattro gare del calciatore Bucale Giovanni – Gara 1^ Categoria Gir. C: Pol. Sinagra Calcio – Città di Sant’Agata del 01/10/2011 – Comunicato Ufficiale 89 LND del 06 Ottobre 2011 Procedimento 11/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.100 del 11.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale AD POL. SINAGRA CALCIO (Me) cod. 916079 - avverso squalifica per quattro gare del calciatore Bucale Giovanni - Gara 1^ Categoria Gir. C: Pol. Sinagra Calcio – Città di Sant’Agata del 01/10/2011 - Comunicato Ufficiale 89 LND del 06 Ottobre 2011 Procedimento 11/A La AD POL. SINAGRA CALCIO (Me) cod. 916079 ha inoltrato appello avverso alla sanzione in epigrafe ritenendola “sproporzionata” in virtù dei fatti realmente accaduti evidenziando che la gomitata di cui si è reso protagonista il calciatore Bucale Giovanni non procurava alcun danno all’avversario. Inoltre il predetto tesserato accettava la decisione del giudice di gara senza protestare. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva preliminarmente che l’articolo 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell’Arbitro in relazione ai comportamenti dei tesserati in occasione di svolgimento delle gare. In particolare da detto rapporto si evidenzia che il calciatore Bucale: “colpiva volontariamente con una gomitata in faccia un calciatore avversario; lo stesso inoltre prendeva per il collo l’avversario che era steso per terra alzandolo e poi scagliandolo in maniera violenta a terra”. Il fatto, oltre che violento è gravemente antisportivo e non merita pertanto alcuna revisione della sanzione impugnata, determinata, per altro, in misura inferiore ai minimi edittali. P.Q.M. Respinge l’appello presentato dalla Società AD POL. SINAGRA CALCIO (Me) e per l’effetto addebita la tassa reclamo, non versata, pari ad € 130,00
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