COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.114 del 18.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. AMATO SALVATORE Proc. n. 23/B La Procura Federale ha impugnato la decisione del G.S. del 30 Agosto 2011, con la quale è stata respinta la richiesta di infliggere al dirigente Salvatore AMATO (già tesserato per la Società A.S.D. ALBATROS F.C.) la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. sostenendo che la posizione del deferito AMATO non è mai stata travolta da un susseguente giudicato e che, pertanto, la sua condotta di particolare disvalore determina necessariamente l’irrogazione della sanzione della preclusione.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.114 del 18.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. AMATO SALVATORE Proc. n. 23/B La Procura Federale ha impugnato la decisione del G.S. del 30 Agosto 2011, con la quale è stata respinta la richiesta di infliggere al dirigente Salvatore AMATO (già tesserato per la Società A.S.D. ALBATROS F.C.) la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. sostenendo che la posizione del deferito AMATO non è mai stata travolta da un susseguente giudicato e che, pertanto, la sua condotta di particolare disvalore determina necessariamente l’irrogazione della sanzione della preclusione. Con memoria fatta pervenire in data 16 Ottobre 2011, l’Amato, oltre a chiedere il rigetto dell’appello, insiste nella richiesta di grazia. Preliminarmente va osservato che la competenza a decidere sull’istanza di grazia si appartiene al Presidente Federale ai sensi dell’art. 27 del Codice Giustizia Sportiva e non agli Organi di Giustizia Sportiva, di talchè l’istanza deve essere dichiarata inammissibile. Il ricorso della Procura Federale è infondato. La Commissione di Disciplina Territoriale osserva, in via preliminare, che l’odierno procedimento risulta regolato dalla delibera del Consiglio Federale pubblicata sul comunicato ufficiale n.143/A del 3.3.2011. Detto procedimento, ancorché promosso sulla scorta ed a seguito delle sentenze rese, mantiene le caratteristiche strutturali e funzionali di un giudizio pieno: la valenza documentale delle precedenti statuizioni giurisdizionali non è, infatti, in contraddizione con le caratteristiche tipiche di un giudizio di accertamento, atteso che l’ambito cognitivo dei due procedimenti non è coincidente. Mentre, infatti, il giudizio già definito ha riguardato il fatto e la colpa del resistente, quello oggi in esame concerne la speciale gravità degli addebiti accertati e l’attitudine degli stessi a fondare un giudizio di così grave riprovazione da giustificare l’adozione di una misura espulsiva. In altri termini, nel presente procedimento muta radicalmente la prospettiva di indagine che non guarda più all’illecito, già definitivamente accertato, ma guarda alle conseguenze ulteriori scaturenti dalle sanzioni inflitte la cui definizione viene affidata ad una fase distinta nell’ambito di un più ampio giudizio a formazione progressiva. Ciò significa che il procedimento già celebrato, lungi dall’esprimere un accertamento definitivo sull’intero thema decidendum sì da consentire al relativo giudicato di coprire il dedotto ed il deducibile, è rimasto connotato da una riserva di ulteriori accertamenti in relazione a profili rimasti ad esso estranei e, dunque, non esplorati. Per cui il nuovo segmento procedurale pur muovendo dai medesimi fatti per come già accertati nella precedente fase, si risolve nella stima della loro speciale gravità mediante un apprezzamento mirato sulla intrinseca attitudine offensiva delle condotte in addebito, onde verificare, ad oggi, l’effettiva sussistenza dei presupposti giustificativi per la definitiva rescissione del legame con l’ordinamento sportivo. Ciò è in perfetta aderenza non solo con quanto statuito dalla Corte di Giustizia Federale con la decisione di cui al CU n.02/CGF del 02/08/2011 ma anche con quanto statuito dall’Alta Corte la quale ha evidenziato che la sanzione aggiuntiva non è stata innovata nella previsione strutturale: ne è stata variata la competenza dell’organo che certamente non resta vincolato ad irrogare la sanzione stessa; la stessa sanzione non può pertanto configurarsi come atto dovuto e vincolato senz’altra valutazione rispetto alla precedente condanna disciplinare accompagnata da proposta. L’applicazione della ulteriore misura sanzionatoria ha come presupposto la precedente condanna disciplinare, ma comporta necessariamente un’ulteriore valutazione discrezionale e perciò di rinnovate motivazioni in relazione alla posizione attualizzata su cui incide. Da quanto sopra, discende che il presente procedimento è un procedimento autonomo rispetto al procedimento che ebbe ad accertare i fatti e sanzionarli, con la conseguenza che questa Commissione può e deve utilizzare tutta la documentazione di cui è in possesso al fine di valutare globalmente la posizione dello Amato. Ciò premesso, nel caso in esame, non può condividersi l’assunto sostenuto nel ricorso secondo cui alla massima sanzione applicata per l’illecito disciplinare accertato debba necessariamente applicarsi la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. A mente dell’art. 19, co. 3 del Codice Giustizia Sportiva, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. può essere altresì disposta solo in caso in cui l’infrazione venga valutata di particolare gravità. Correttamente il Giudice di prima istanza ha ritenuto di non infliggere al Dirigente AMATO SALVATORE la preclusione alla permanenza richiesta atteso che il predetto non ha tratto, direttamente o indirettamente, alcun vantaggio economico e quindi il fatto accertato non rientra nell’ambito della casistica della “particolare gravità” così come richiesto dalla norma. Atteso che nessun tipo di vantaggio è stato ottenuto, in quanto il comportamento illecito posto in essere dal dirigente Amato non è stato determinato dal fatto di impiegare il calciatore nelle competizioni agonistiche (e di fatto il calciatore non ha mai partecipato ad alcuna gara nel periodo interessato) ma per impedire allo stesso di tesserarsi presso altra società calcistica a cui il giovane si era rivolto, tale circostanza non può configurare la particolare gravità richiesta dalla norma. P.Q.M. Dichiara inammissibile l’istanza di grazia e, nel merito, rigetta l’appello come sopra proposto con conseguente conferma del provvedimento del Giudice di prime cure. La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di notifica delle stesse alle parti, in osservanza degli art. 22 comma 1), 35 comma 4.1) e 38 comma 8 del C.G.S.
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