COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.114 del 18.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Errante Pietro Procedimento n.24/B Con atto di appello debitamente notificato la Procura Federale ha impugnato la decisione resa dal Giudice territoriale di questo Comitato Regionale e pubblicata sul C.U. n.31 del 30/08/2011 che ha rigettato la richiesta di preclusione nei ranghi del sig. Errante Pietro giusto quanto disposto con decisone resa dal medesimo giudice in data 06/12/2006 (CU n.28) il quale aveva squalificato lo Errante fino al 3 dicembre 2011 con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria in ragione del grave atto di violenza perpetrato in danno di un assistente arbitro, decisione questa confermata, successivamente, dalla Commissione di Disciplina Territoriale in data 17/01/2007 (CU n.33).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.114 del 18.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Errante Pietro Procedimento n.24/B Con atto di appello debitamente notificato la Procura Federale ha impugnato la decisione resa dal Giudice territoriale di questo Comitato Regionale e pubblicata sul C.U. n.31 del 30/08/2011 che ha rigettato la richiesta di preclusione nei ranghi del sig. Errante Pietro giusto quanto disposto con decisone resa dal medesimo giudice in data 06/12/2006 (CU n.28) il quale aveva squalificato lo Errante fino al 3 dicembre 2011 con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria in ragione del grave atto di violenza perpetrato in danno di un assistente arbitro, decisione questa confermata, successivamente, dalla Commissione di Disciplina Territoriale in data 17/01/2007 (CU n.33). In particolare con il predetto atto di appello la Procura Federale rileva che la decisione del giudice territoriale è errata in quanto ha violato il giudicato formatosi sulla predetta decisione, ragion per cui non potevano essere utilizzati gli atti delle successive indagini eseguite dalla Procura Federale che avevano portato ad accertare che l’assistente arbitro era stato sì colpito dallo Errante ma da un solo schiaffo che lo aveva fatto cadere a terra e non già con ripetuti schiaffi nè con calci al ventre dopo che era caduto a terra per cui il predetto assistente arbitro era stato sospeso dall’attività fino al 31 dicembre 2008 con decisione della Commissione di Disciplina Territoriale del 20/08/2008 (CU n.18). Fissata l’udienza di comparizione lo Errante ha fatto pervenire nei termini memoria difensiva. All’udienza del 18 ottobre 2011 sono presenti la Procura Federale nella Persona del Dr. Stefano Palazzi, del Dr. Salvatore Sciacchitano e dell’Avv. Giulia Saitta che ha concluso per l’accoglimento dell’appello ed il sig. Errante Pietro personalmente che ha insisto nei motivi di cui alla memoria in atti ed ha concluso per il rigetto dell’appello. La Commissione di Disciplina Territoriale osserva in via preliminare che l’odierno procedimento risulta regolato dalla delibera del Consiglio Federale pubblicata sul comunicato ufficiale n.143/A del 3.3.2011. Detto procedimento ancorché promosso sulla scorta ed a seguito delle sentenze rese mantiene le caratteristiche strutturali e funzionali di un giudizio pieno: la valenza documentale delle precedenti statuizioni giurisdizionali non è, infatti, in contraddizione con le caratteristiche tipiche di un giudizio di accertamento, atteso che l’ambito cognitivo dei due procedimenti non è coincidente. Mentre ,infatti, il giudizio già definito ha riguardato il fatto e la colpa del resistente, quello oggi in esame concerne la speciale gravità degli addebiti accertati e l’attitudine degli stessi a fondare un giudizio di così grave riprovazione da giustificare l’adozione di una misura espulsiva. In altri termini nel presente procedimento muta radicalmente la prospettiva di indagine che non guarda più all’illecito, già definitivamente accertato ma guarda alle conseguenze ulteriori scaturenti dalle sanzioni inflitte la cui definizione viene affidata ad una fase distinta nell’ambito di un più ampio giudizio a formazione progressiva. Ciò significa che il procedimento già celebrato lungi dall’esprimere un accertamento definitivo sull’intero thema decidendum sì da consentire al relativo giudicato di coprire il dedotto ed il deducibile, è rimasto connotato da una riserva di ulteriori accertamenti in relazione a profili rimasti ad esso estranei e, dunque, non esplorati. Per cui il nuovo segmento procedurale pur muovendo dai medesimi fatti per come già accertati nella precedente fase, si risolve nella stima della loro speciale gravità mediante un apprezzamento mirato sulla intrinseca attitudine offensiva delle condotte in addebito, onde verificare, ad oggi, l’effettiva sussistenza dei presupposti giustificativi per la definitiva rescissione del legame con l’ordinamento sportivo. Ciò è in perfetta aderenza non solo con quanto statuito dalla Corte di Giustizia Federale con la decisione di cui al CU n.02/CGF del 02/08/2011 ma anche con quanto statuito dall’Alta Corte la quale ha evidenziato che la sanzione aggiuntiva non è stata innovata nella previsione strutturale: ne è stata variata la competenza dell’organo che certamente non resta vincolato ad irrogare la sanzione stessa; la stessa sanzione non può pertanto configurarsi come atto dovuto e vincolato senz’altra valutazione rispetto alla precedente condanna disciplinare accompagnata da proposta. L’applicazione della ulteriore misura sanzionatoria ha come presupposto la precedente condanna disciplinare, ma comporta necessariamente un ulteriore valutazione discrezionale e perciò di rinnovate motivazioni in relazione alla posizione attualizzata su cui incide. Da quanto sopra discende che il presente procedimento è un procedimento autonomo rispetto al procedimento che ebbe ad accertare i fatti e sanzionarli con la conseguenza che questa Commissione può e deve utilizzare tutta la documentazione di cui è in possesso al fine di valutare globalmente la posizione dello Errante ai fini della declaratoria o meno di permanenza nei ranghi della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per cui a tali fini si deve tenere conto degli accertamenti fatti dalla Procura Federale in ordine al comportamento dell’assistente arbitro e della relativa decisione della Commissione Disciplinare e ciò in virtù non solo del disposto dell’art. 35 1.1 comma 2 CGS ma anche e soprattutto del principio generale dell’ordinamento secondo cui il giudice è libero di avvalersi, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche delle prove raccolte in un diverso processo fra le stesse o altre parti , delle quali la sentenza pronunciata nel medesimo giudizio costituisce documentazione (Cfr Cassazione Civile Sezione I 27 aprile 2011 n.9384) In ragione di quanto sopra ed in base alla documentazione esaminata questa Commissione ritiene che pur nella gravità dell’atto posto in essere dall’ Errante Pietro nei confronti dell’assistente arbitro non ricorrano i presupposti per la rescissione del legame con l’ordinamento sportivo dovendosi confermare la statuizione del Giudice di prime cure. P.Q.M. Rigetta il proposto appello La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di notifica delle stesse alle parti, in osservanza degli art. 22 comma 1), 35 comma 4.1) e 38 comma 8 del C.G.S.
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