COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.125 del 25.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SS IMBRO’ MERACO (Sr) Avverso squalifica per sette gare a carico del calciatore La Rosa Sebastiano, tre gare a carico dei calciatori Conti Claudio e Melluzzo Cristian, nonché ammenda di €.50,00 a carico della società – Gara Calcio a 5 Serie C/2 Pozzallo Calcio 5-Imbrò Meraco dell’08/10/2011 – Comunicato Ufficiale 106 C5 14/10/2011. Procedimento 13/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.125 del 25.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SS IMBRO’ MERACO (Sr) Avverso squalifica per sette gare a carico del calciatore La Rosa Sebastiano, tre gare a carico dei calciatori Conti Claudio e Melluzzo Cristian, nonché ammenda di €.50,00 a carico della società – Gara Calcio a 5 Serie C/2 Pozzallo Calcio 5-Imbrò Meraco dell’08/10/2011 – Comunicato Ufficiale 106 C5 14/10/2011. Procedimento 13/A Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ricorre la SS IMBRO’ MERACO, la quale sostiene che quanto riportato nel referto arbitrale non corrisponde ai fatti realmente accaduti e sottolinea che “i propri calciatori non hanno minimamente ostacolato né l’ingresso né l’uscita dell’Arbitro dagli spogliatoi, ma si sono solo limitati a chiedere chiarimenti su alcuni episodi accaduti durante la gara, senza mai minimamente offendere o minacciare il direttore di gara come risulta dalla dichiarazione rilasciata dalla società Pozzallo Calcio 5; inoltre non erano presenti sostenitori al seguito e di conseguenza non si comprende la multa addebitata alla società di €.50,00.” Chiede pertanto la ricorrente l’annullamento del provvedimento impugnato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente osserva che non sono impugnabili in alcuna sede provvedimenti pecuniari non superiori a €.150,00 (art.45 comma 3 lett. d, secondo capoverso). Nel merito, esaminati gli atti ufficiali e letti i motivi di appello, osserva che l’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell’Arbitro in relazione ai comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dunque gli atti contestati ai calciatori sanzionati dal Giudice di primo esame sono stati certamente posti in essere dai calciatori La Rosa Sebastiano, Conti Claudio e Melluzzo Cristian nei modi e nei tempi chiaramente descritti dall’arbitro nel proprio referto. Le considerazioni opposte dalla ricorrente, che negano tutto quanto riportato in referto dall’Ufficiale di gara, non possono pertanto trovare ingresso nell’esame delle sanzioni impugnate, né può trovare ingresso a fini probatori la presunta dichiarazione rilasciata dalla società Pozzallo Calcio 5, sia perché priva di sottoscrizione, sia perché il giudizio dinanzi alla Commissione Disciplinare è basato ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del CGS solamente sugli atti ufficiali di gara o su eventuali atti di indagine della Procura Federale. Inoltre deve essere tenuto in conto che la funzione di Capitano della squadra svolta dal calciatore La Rosa Sebastiano, ha comportato l’aggravamento della sanzione a suo carico (art.73 comma 4 NOIF). Avuto tuttavia riguardo alle infrazioni singolarmente commesse, si decide come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta di annullamento della sanzione di €.50,00 a carico della società; riduce a sei gare la squalifica a carico del calciatore La Rosa Sebastiano (sanzione aggravata per la funzione di Capitano della squadra svolta); riduce a due gare la squalifica a carico del calciatore Conti Claudio; conferma la squalifica per tre gare a carico del calciatore Melluzzo Cristian. Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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