COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.125 del 25.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD PUNTO ROSA (PA) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore Correnti Salvatore ed all’ammenda di €.200,00 – Gara Allievi Regionali Punto Rosa – Stella D’Oriente dell’08/10/2011 – Comunicato Ufficiale 112 LND del 18/10/2011. Procedimento 14/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.125 del 25.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD PUNTO ROSA (PA) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore Correnti Salvatore ed all’ammenda di €.200,00 – Gara Allievi Regionali Punto Rosa – Stella D’Oriente dell’08/10/2011 – Comunicato Ufficiale 112 LND del 18/10/2011. Procedimento 14/A Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ricorre l’ASD Punto Rosa sostenendo che quanto accaduto non è addebitabile a propria responsabilità avendo essa adottato tutte le precauzioni per impedire che gli spettatori potessero invadere il campo. Mentre per quanto riguarda la posizione del giocatore rileva che il gesto che lo ha portato all’espulsione è avvenuto a seguito di un fallo subito e da una successiva provocazione del giocatore avversario. Ritenendo, pertanto, eccessiva le sanzioni applicate chiede la revoca dell’ammenda ed una riduzione della squalifica a carico del giocatore. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello osserva preliminarmente che l’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell’Arbitro in relazione ai comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ed in ordine ai fatti accaduti in sua presenza. Ciò posto la società reclamante non nega l’episodio relativo all’invasione di campo da parte di un sostenitore che ha minacciato il direttore di gara, fatto per il quale, comunque, ne deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva diretta in quanto essendo società ospitante era responsabile delle misure d’ordine necessarie. In conseguenza di ciò questa Commissione ritiene di dovere accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre l’ammenda ad € 100,00. Per quanto riguarda, invece, la posizione del giocatore risulta provato che questi ha reagito ad una scorrettezza di un avversario, senza che tale reazione abbia provocato danni a quest’ultimo, per cui appare equo ridurre la squalifica a due giornate P.Q.M. Applica alla Società ASD Punto Rosa l’ammenda di € 100,00 e riduce la squalifica del giocatore Correnti Salvatore (ASD Punto Rosa) a due giornate. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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