• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.125 del 25.10.2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLO DEL SIG.TERRANA ROSARIO
Procedimento n.25/B
Con atto di appello debitamente notificato il sig. Terrana Rosario con atto inviato a mezzo raccomandata a.r. del 14.09.2011 ha impugnato la decisione resa dal Giudice territoriale di questo Comitato Regionale, pubblicata sul C.U. n.31 del 30/08/2011, che ha accolto la richiesta di preclusione nei ranghi formulata dalla Procura Federale giusto quanto disposto con decisone resa dal medesimo giudice in data 16/05/2007 (CU n.52) il quale aveva squalificato il Terrana fino al 13 maggio 2012 con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria in ragione del grave atto di violenza perpetrato in danno dell’arbitro e di un assistente arbitro.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.125 del 25.10.2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLO DEL SIG.TERRANA ROSARIO
Procedimento n.25/B
Con atto di appello debitamente notificato il sig. Terrana Rosario con atto inviato a mezzo raccomandata a.r. del 14.09.2011 ha impugnato la decisione resa dal Giudice territoriale di questo Comitato Regionale, pubblicata sul C.U. n.31 del 30/08/2011, che ha accolto la richiesta di preclusione nei ranghi formulata dalla Procura Federale giusto quanto disposto con decisone resa dal medesimo giudice in data 16/05/2007 (CU n.52) il quale aveva squalificato il Terrana fino al 13 maggio 2012 con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria in ragione del grave atto di violenza perpetrato in danno dell’arbitro e di un assistente arbitro.
All’udienza fissata la Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato che all’atto di appello non era allegata la ricevuta della raccomandata attestante l’invio del predetto atto alla Procura Federale per cui, nulla opponendo quest’ultima, l’udienza veniva rinviata alla data odierna per l’acquisizione di detto documento.
All’udienza odierna il sig Terrana Rosario assistito dagli avvocati Vazzana e Contarino del Foro di Termini Imerese ha prodotto la ricevuta della raccomandata n.139407924295 del 20/09/2011 diretta alla Federazione Italiana Gioco Calcio con sede in Roma Via G. Allegri n.14 ed ha insistito nei motivi di appello.
La Procura Federale nella persona dell’Avv. Giulia Saitta ha concluso per il rigetto dell’appello proposto in quanto inammissibile.
La Commissione Disciplinare Territoriale osserva in via preliminare che l’odierno procedimento risulta regolato dalla delibera del Consiglio Federale pubblicata sul comunicato ufficiale n.143/A del 3.3.2011 e rileva che l’appello è inammissibile in quanto la raccomandata è stata irritualmente inviata alla F.I.G.C. con sede in Roma Via G. Allegri 14 in data 20/09/2011 così venendosi a violare il disposto dell’art. 33 punto 5 del CGS il quale prevede specificatamente che i ricorsi debbano essere inviati contestualmente oltre che all’Organo competente anche alla controparte.
Nella fattispecie concreta la controparte va individuata non già nella F.I.G.C. ma bensì nella Procura Federale che è organo distinto dal primo.
La conseguenza della inammissibilità preclude ogni valutazione in ordine al merito della questione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’appello.
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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COMUNICATO UFFICIALE N.125 del 25.10.2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLO DEL SIG.TERRANA ROSARIO
Procedimento n.25/B
Con atto di appello debitamente notificato il sig. Terrana Rosario con atto inviato a mezzo raccomandata a.r. del 14.09.2011 ha impugnato la decisione resa dal Giudice territoriale di questo Comitato Regionale, pubblicata sul C.U. n.31 del 30/08/2011, che ha accolto la richiesta di preclusione nei ranghi formulata dalla Procura Federale giusto quanto disposto con decisone resa dal medesimo giudice in data 16/05/2007 (CU n.52) il quale aveva squalificato il Terrana fino al 13 maggio 2012 con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria in ragione del grave atto di violenza perpetrato in danno dell’arbitro e di un assistente arbitro."