COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.141 del 03.11.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D ATLETICO CATANIA (Ct) avverso squalifica fino al 31.12.2011 dell‟allenatore sig. Malaguarnera Nicola e per sei gare del calciatore Blatti Antonino – Gara Campionato Promozione San Gregorio/Fiumefreddese del 16/10/2011 – C.U. n.110 del 20.10.2011 Procedimento15/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.141 del 03.11.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D ATLETICO CATANIA (Ct) avverso squalifica fino al 31.12.2011 dell‟allenatore sig. Malaguarnera Nicola e per sei gare del calciatore Blatti Antonino - Gara Campionato Promozione San Gregorio/Fiumefreddese del 16/10/2011 – C.U. n.110 del 20.10.2011 Procedimento15/A Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società ASD San Gregorio in persona del suo Presidente pro tempore ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale di cui in oggetto. In particolare la società appellante, pur ammettendo i fatti, ne dà una versione attenuata ragion per cui chiede la riforma delle sanzioni applicate. La Commissione, esaminato il referto di gara, che è fonte privilegiata in relazione al comportamento dei tesserati, rileva che l‟A.A. è stato oggetto di un comportamento minaccioso ed aggressivo posto in essere sia dall‟allenatore Malaguarnera Nicola sia dal calciatore Blatti Antonino. In particolare entrambi hanno protestato in maniera veemente nei suoi confronti e nel contempo lo hanno spintonato. Appare, pertanto, correttamente dimensionata la sanzione irrogata ai predetti anche in relazione al fatto che il Giudice di prime cure ha applicato nei confronti del Blatti Antonino una sanzione inferiore a quella prevista per tale fattispecie dall‟art.19 comma comma 4 lettera d) così tenendo conto delle eventuali attenuanti . P.Q.M. Rigetta l„appello proposto disponendo addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a €.130,00.
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